Ricusazione inammissibile per mancato rispetto di termini e forme (Cass. pen. Sez. 6 n. 12519 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta alla Corte di Appello, competente a deciderla ai sensi dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., nel rispetto dei termini e delle forme ivi previste. L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che abbia dichiarato l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari a decidere sulla propria ricusazione, non implica alcuna valutazione sull’ammissibilità della richiesta, che resta riservata al giudice competente. La Corte di Appello può dichiarare l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. pen. senza il contraddittorio delle parti, essendo il procedimento di cui all’art. 127 cod. proc. pen. riservato alle sole decisioni sul merito.
Il Fatto
Un imputato, sottoposto a procedimento con rito abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., proponeva dichiarazione di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari. La Corte di Appello di Roma dichiarava l’istanza inammissibile per tardività, rilevando che la stessa non era mai pervenuta presso la cancelleria della Corte, competente a deciderla.
Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non aver la Corte di Appello considerato la tempestività del deposito dell’istanza e l’illegittimità della decisione assunta senza avviso alle parti. Sosteneva, inoltre, che la precedente sentenza di annullamento della Corte di Cassazione avesse già riconosciuto la tempestività della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro procedurale, rilevando che la sentenza di annullamento con rinvio aveva dichiarato l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari a decidere sulla propria ricusazione. Tale pronuncia, secondo la Corte, non implicava alcuna valutazione sull’ammissibilità della richiesta, spettando esclusivamente al giudice competente — la Corte di Appello — l’accertamento del rispetto dei termini e delle forme previsti dall’art. 41 cod. proc. pen..
L’annullamento per incompetenza funzionale non era quindi vincolante, al di là della individuazione del giudice competente, sugli altri aspetti relativi all’ammissibilità della dichiarazione di ricusazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la Corte di Appello può decidere senza ritardo ex art. 41 cod. proc. pen., adottando un provvedimento de plano, senza necessità di sentire la parte interessata. Il contraddittorio previsto dall’art. 127 cod. proc. pen. è riservato esclusivamente alla fase decisionale sul merito della ricusazione, una volta superata la fase degli accertamenti relativi al rispetto di termini e forme.
La Corte ha giudicato le doglianze del ricorrente manifestamente infondate, confermando integralmente la legittimità dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 38 c.p.p. – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
- Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio