Reddito di cittadinanza, reato omissivo si consuma con la mancata dichiarazione dell’attività (Cass. pen. Sez. VII n. 30838 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omessa comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, si consuma con l’omessa dichiarazione dello svolgimento di un’attività lavorativa, anche irregolare, e non richiede l’effettiva percezione del reddito. È dunque irrilevante che le somme siano state corrisposte solo a seguito di accordo conciliativo. Non è inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che riproponga censure già vagliate e disattese e miri a una rivalutazione delle fonti probatorie.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso di comunicare le variazioni di reddito e le informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza, dopo essere divenuta titolare di reddito da lavoro dipendente alle dipendenze di un’associazione.

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge, sostenendo che l’accordo conciliativo intercorso con l’associazione, con cui aveva richiesto il pagamento degli emolumenti, escludesse ogni aumento del reddito.

La Motivazione della Corte

La Sez. VII dichiara inammissibile il ricorso per art. 616 cod. proc. pen. I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni della sentenza impugnata, oltre che volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Sul primo motivo, la Corte rileva che il giudice del merito ha correttamente evidenziato come dal verbale conciliativo risultino le cifre pattuite nel loro preciso ammontare e che, ai fini della consumazione del reato, non occorre l’effettiva percezione di una somma, ma l’omessa dichiarazione dello svolgimento di un’attività lavorativa, anche irregolare.

Sul secondo motivo, fermo che il reato si consuma con l’omessa dichiarazione dell’attività generatrice del reddito, la Corte osserva che il giudice ha correttamente argomentato, sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, che una pronta comunicazione dell’attività svolta avrebbe permesso all’INPS una rimodulazione del reddito di cittadinanza.

Il terzo motivo è inammissibile, inerendo al trattamento punitivo. Il giudice del merito ha esaustivamente argomentato sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo tenuto conto, ai fini della valutazione di gravità della condotta, non soltanto della somma percepita grazie all’attività di lavoro dipendente, ma anche del vantaggio economico ottenuto grazie alla mancata riduzione del reddito di cittadinanza.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, oltre alle spese processuali, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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