Motivazione apparente e aspecificità del ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 4719 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ha un orizzonte circoscritto e si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza potere di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In tema di accertamento dell’età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l’esame radiografico del polso, che consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva, ancorché documenti di identità di efficacia identificativa e fidefacente non conosciuta indichino diversamente. È inammissibile, per aspecificità, il ricorso che non si confronti con la pluralità dei metodi di accertamento posti a base della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31/05/2024, ha confermato la pronunzia di condanna.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge e l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale, facendo leva sul margine di errore dell’esame diagnostico utilizzato per rilevare la reale età, e censurando, con un secondo motivo, il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sul preteso margine di errore dell’esame diagnostico impiegato per accertare l’età del ricorrente. Il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è, osserva la Sezione, quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Il sindacato demandato alla Corte suprema, per espressa volontà del legislatore, si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. La Sezione richiama sul punto le Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003, Petrella. La motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione.

La Corte richiama poi il pacifico orientamento giurisprudenziale, recepito dal giudice di merito, secondo cui, in tema di accertamento dell’età, costituisce strumento idoneo l’esame radiografico del polso, che consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva, ancorché documenti di identità di efficacia identificativa e fidefacente non conosciuta indichino diversamente. Sono citate la Sez. 5 n. 8908 del 05/11/2021, Fall Baba e ulteriori conformi.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Sezione rileva inoltre che esso non si confronta con la circostanza che la motivazione di primo grado, confermata in appello, faceva riferimento a plurimi metodi di accertamento e non a uno solo, con conseguente aspecificità della censura.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego dei benefici, la Corte lo ritiene del pari manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su argomentazioni logiche e ineccepibili, valorizzando la reiterazione di condotte illecite secondo un giudizio tipicamente di merito, che non scade nell’illogicità quando esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere e gli aspetti soggettivi della personalità del condannato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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