Lieve entità esclusa per professionalità dello spaccio (Cass. pen. Sez. VII n. 32208 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può essere affermata sulla base del solo dato ponderale, ricavato da una ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto. Il giudice deve procedere a un apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, valutando congiuntamente il dato ponderale, le modalità di detenzione e la concentrazione di principio attivo. La professionalità dell’attività illecita e la rilevante capacità di diffusione dello stupefacente sul mercato escludono la minima offensività. Il controllo di legittimità resta nei limiti della verifica della congruità e della coerenza logica della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per la cessione di hashish in concorso con altro imputato, e di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per l’illecita detenzione di cocaina.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, nei primi tre motivi, della mancata riqualificazione del fatto di cessione nella fattispecie di lieve entità, deducendo il vizio di motivazione e richiamando un isolato indirizzo di legittimità. Con il quarto motivo ha lamentato l’erronea valutazione delle prove e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’episodio di detenzione contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta anzitutto la questione della riqualificazione del fatto di cessione nella fattispecie di lieve entità. I giudici di merito, secondo la Suprema Corte, hanno fatto buon governo della norma, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
Il diniego della fattispecie attenuata si fonda su una serie di elementi convergenti: il significativo dato ponderale, le modalità di detenzione e l’elevata concentrazione di principio attivo. Tali indici sono stati ritenuti espressivi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione degli stupefacenti sul mercato, profili non compatibili con la nozione della minima offensività.
Quanto all’orientamento difensivo richiamato nel ricorso, la Corte lo dichiara ampiamente superato. Il riferimento è all’indirizzo che ammetteva la determinazione della fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale, risultante da una ricognizione statistica su un campione di sentenze che avevano riconosciuto la minore gravità del fatto. La Corte ribadisce invece che, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, occorre fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, come affermato nel precedente Sez. 3, n. 12551 del 14.02.2023.
Sul motivo relativo alla detenzione, i rilievi difensivi sono giudicati palesemente versati in fatto e diretti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda. La Corte di merito, ripercorrendo le risultanze in atti, ha motivato in modo congruo che lo stupefacente non era destinato ad uso personale, evidenziando le modalità di presentazione, la suddivisione in dosi, il luogo di detenzione e il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la disponibilità a vendere.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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