Diniego del lavoro di pubblica utilità legittimo per rischio recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 16042 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è legittimamente rigettata dal giudice di merito qualora la natura dell’attività illecita svolta e la mancata realizzazione di attività di recupero rendano la sanzione sostitutiva non idonea a prevenire la reiterazione di reati della stessa specie. In tal caso, il diniego non è viziato da illogicità manifesta e non è censurabile in sede di legittimità. Analogamente, non è sindacabile in cassazione la determinazione della pena, quando la motivazione fornita dal giudice di appello sia congrua e si fondi sulle medesime considerazioni che giustificano il diniego della sanzione sostitutiva.
Il Fatto
Con sentenza del 22/01/2024 il Tribunale di Torre Annunziata giudicava colpevoli due soggetti, tra cui l’odierno ricorrente, dei reati rispettivamente ascritti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 349 cod. pen. La Corte di appello di Napoli, con pronuncia del 10/06/2025, riformava parzialmente la decisione di primo grado, riducendo la pena per uno solo degli imputati.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione uno dei condannati, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità, nonostante l’istanza difensiva, e in ordine alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella valutazione preliminare del ricorso, ne ha rilevato l’inammissibilità, ritenendo che la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione solida, adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, non risultando pertanto censurabile.
In relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, la Corte ha condiviso le argomentazioni del giudice di merito, che aveva negato l’accesso al lavoro di pubblica utilità ritenendo la sanzione sostitutiva non idonea a scongiurare per il futuro il compimento delle medesime violazioni. A sostegno di tale convincimento, la sentenza di appello aveva evidenziato che l’imputato era titolare dell’attività di impresa nello svolgimento della quale erano stati illecitamente prodotti e gestiti i rifiuti, nonché proprietario dei locali. Ulteriormente, era stata valorizzata l’assenza di qualsiasi attività di recupero o regolarizzazione, così che la domanda stessa risultava priva di concreto aggancio alla funzione rieducativa cui le sanzioni sostitutive sono preposte.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ridotto la pena per il solo coimputato, giustificando il diverso trattamento per il ricorrente sulla base delle medesime considerazioni addotte in tema di mancata sostituzione della pena.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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