Revoca d’ufficio della sospensione condizionale senza impugnazione del P.M. (Cass. pen. Sez. III n. 37769 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., qualora il pubblico ministero non abbia impugnato sul punto la sentenza di primo grado. In assenza di impugnazione dell’organo requirente, opera il principio devolutivo, che preclude al giudice del gravame il potere di revoca officiosa. La revoca è invece consentita, in sede esecutiva, quando la causa ostativa al beneficio, ignota al giudice di primo grado, risulti nota a quello del gravame e quest’ultimo sia stato investito dell’impugnazione in punto di illegittimo riconoscimento del beneficio. Le ipotesi di revoca ope legis dei commi primo e secondo dell’art. 168 cod. pen. non sono assimilabili alla fattispecie della revoca della sospensione disposta nel medesimo giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2019 emessa in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificata l’originaria imputazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicando la diminuente del rito. La pena era stata sottoposta a sospensione condizionale, subordinata allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.
La Corte di appello di Palermo, su gravame della sola difesa, confermava la responsabilità e disponeva la revoca della sospensione condizionale, rilevando che il prevenuto ne aveva già fruito in passato. Avverso tale sentenza la difesa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando il vizio di motivazione sulla recidiva, l’incongruità della motivazione sulla pena e l’illegittima revoca del beneficio in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondati i primi due motivi. Quanto alla recidiva, la sua sussistenza nella forma semplice risulta adeguatamente giustificata non solo dai precedenti penali, ma dalla dimostrata proclività a delinquere del prevenuto. La lieve entità del fatto non si pone in contraddizione con la recidiva, poiché quest’ultima è una circostanza aggravante relativa alla persona del colpevole, mentre la prima attiene a caratteristiche oggettive del reato.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La pena base, pur superiore al minimo edittale, resta all’interno del medio edittale e la stringatezza motivazionale è giustificata dalla personalità del prevenuto e dalle modalità del fatto. Il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva rende coerente il ragionamento, evitando l’altrimenti inevitabile appesantimento sanzionatorio, secondo un principio già affermato dalla Sez. I n. 112 del 1990.
Fondato è invece il terzo motivo, erroneamente rubricato dalla difesa come quarto. Il giudice di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale subordinandola al lavoro di pubblica utilità, senza che tale aspetto fosse oggetto di gravame del pubblico ministero. Ciononostante la Corte di appello aveva revocato il beneficio richiamando l’art. 168 cod. pen..
Il Collegio rileva che le ipotesi dei commi primo e secondo dell’art. 168 cod. pen., aventi ad oggetto la revoca ope legis del beneficio concesso in altro giudizio, non sono assimilabili alla fattispecie in esame, in cui si revoca la sospensione disposta nel medesimo giudizio di primo grado.
La Corte richiama quindi la decisione delle Sezioni unite n. 36460 del 2024, secondo cui la revoca è legittima in sede esecutiva quando la causa ostativa, ignota al giudice di primo grado, sia nota a quello del gravame, restando però a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio ove non sia stato investito dell’impugnazione sul punto. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla revoca, con ripristino del beneficio nei termini di primo grado.
Nota della Redazione
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