Revocabile in executivis la sospensione concessa in violazione dell’art 164 cp (Cass. pen. Sez. I n. 35013 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione è legittimato a revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. e dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. e dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., come integrato dalla Corte cost. n. 95 del 1976. La revoca è ammessa in presenza di precedente condanna a pena detentiva non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti dell’art. 163 cod. pen., e ciò anche quando sia intervenuta l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. Il potere non è però incondizionato: secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, la revoca è esclusa se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione, il che preclude il recupero in executivis. A tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, non potendo fondare il proprio giudizio su mere possibilità di conoscenza.
Il Fatto
L’ordinanza impugnata, resa dal Tribunale di Rovigo quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dalla Procura di revoca della sospensione condizionale concessa con una sentenza dello stesso Tribunale, irrevocabile nel 2023. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la revoca per violazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. non rientrasse tra i propri poteri, aderendo a un indirizzo di legittimità che esclude l’intervento in executivis.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e degli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., e contestando tanto il difetto di potere quanto la valutazione sulla conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 674 cod. proc. pen. e distingue l’ambito del comma 1 da quello del comma 1-bis. Se il comma 1 rinvia alle ipotesi di revoca di diritto dell’art. 168, primo comma, cod. pen., il comma 1-bis legittima il giudice dell’esecuzione a intervenire quando la sospensione sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., ossia nelle cosiddette concessioni patologiche.
La Corte ritiene superato l’orientamento che, secondo il provvedimento impugnato, avrebbe escluso in radice tale potere, richiamando l’opposto indirizzo di Sez. I n. 5909 del 16/01/2026 e di Sez. I n. 32428 del 4/05/2016. Muovendo dalla Corte cost. n. 95 del 1976, che ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., collegandolo al secondo comma, n. 1, la Corte afferma che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione del combinato disposto delle due norme, in presenza di precedente condanna a pena detentiva non sospesa, ove il cumulo superi i limiti dell’art. 163 cod. pen..
La Corte richiama sul punto Sez. I n. 40824 del 14/06/2022 e Sez. I n. 32428 del 04/05/2016, ribadendo che la revoca opera anche quando sia intervenuta l’estinzione della pena. Aderisce così a un indirizzo che considera ormai consolidato e aderente al sistema.
Superata la questione del potere in astratto, la Corte affronta il profilo della conoscenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione. In ossequio alle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, la revoca in executivis è legittima a meno che la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, e a tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione non ha acquisito il fascicolo, limitandosi a desumere dall’ordinanza la conoscenza del casellario aggiornato. La Corte reputa erronea tale deduzione, poiché dal riferimento alla precedente sospensione andava invece evinto che il giudice della cognizione non disponeva di un casellario aggiornato. Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo, che dovrà verificare i presupposti della revoca previa acquisizione del fascicolo.
Nota della Redazione
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