Reato continuato: la violazione più grave si individua in astratto (Cass. pen. Sez. VI n. 40825 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse, e non già in concreto. Ne consegue che, intervenuta la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice di merito che confermi il giudizio di maggiore gravità riferito a tale condotta, senza precisazione alcuna e in contrasto con il trattamento edittale, incorre in violazione di legge. La modifica sanzionatoria introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. n. 123/2023, convertito con legge n. 159/2023, non è applicabile ai fatti commessi in epoca anteriore, in forza dell’art. 2 cod. pen..

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod. pen. La Corte del merito, riqualificato il fatto concernente l’art. 73 ai sensi del comma 5, ha mantenuto ferma l’individuazione di quest’ultima condotta come reato più grave ai fini della continuazione e ha ridotto la pena.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge: la Corte avrebbe confermato il giudizio di maggiore gravità riferito al reato riqualificato facendo implicitamente riferimento a valori edittali diversi da quelli vigenti all’epoca dei fatti, e avrebbe inoltre irrogato una pena pecuniaria non dovuta.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie la prima censura e annulla con rinvio, ferma la definitiva responsabilità dell’imputato per i fatti ascritti. Il nodo giuridico riguarda il criterio di individuazione della violazione più grave nel reato continuato.

Nel rideterminare la pena all’esito della riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte d’appello ha confermato, senza alcuna precisazione, il giudizio di maggiore gravità ascritto a tale reato in raffronto alla resistenza di cui all’art. 337 cod. pen. Ciò malgrado la pena prevista per il quinto comma, nel testo vigente all’epoca dei fatti, fosse di certo inferiore al massimo edittale previsto per la resistenza.

Il Collegio esclude che rilevi la natura dell’errore. Non importa se esso sia frutto di una svista determinata dalle modifiche introdotte con l’art. 4, comma 3, d.l. n. 123/2023, convertito con legge n. 159/2023, non applicabili alla specie per il disposto dell’art. 2 cod. pen.; né se dipenda da un’adesione a un orientamento minoritario, sostenuto dalla Procura Generale, secondo cui andrebbe apprezzato il fatto più grave in concreto e non quello maggiormente punito in astratto.

La Corte dà continuità all’orientamento consolidato: la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto, in rapporto alle singole circostanze e all’eventuale giudizio di comparazione. Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 25939 del 28.02.2013 e da numerosi precedenti di legittimità.

Ne deriva la violazione di legge denunciata, che inficia in radice l’intera valutazione del trattamento sanzionatorio, con assorbimento degli altri vizi prospettati. La sentenza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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