Inammissibile il ricorso reiterativo sul diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 38053 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che reitera le medesime questioni già dedotte con l’atto di appello, senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. In tema di reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, l’elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza della composizione del nucleo familiare e delle relative risorse economiche. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, poiché, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il fatto non può ritenersi esiguo quando la condotta si sostanzia nell’omissione di una variazione di reddito rilevante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12.02.2025, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Castrovillari aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale sentenza la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deduce la violazione di legge e il vizio motivatorio in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; con il secondo censura il trattamento sanzionatorio, segnatamente il diniego della concessione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso nel complesso inammissibile, rilevando che entrambe le doglianze sono reiterative delle medesime questioni già dedotte con l’atto di appello, senza alcun reale confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata sul punto.

Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corte di merito ha osservato che l’imputato aveva esatta contezza della composizione del proprio nucleo familiare nell’anno di riferimento, avendo egli stesso inserito nel nucleo un familiare i cui redditi da lavoro non erano stati esposti, risultando per di più la convivenza. Da tale premessa i giudici di merito hanno tratto il convincimento che l’imputato avesse dolosamente omesso di indicare tutte le risorse economiche del nucleo, poiché il reddito effettivo non gli avrebbe consentito di ottenere il beneficio richiesto.

Sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha escluso che il fatto potesse ritenersi esiguo, alla luce delle modalità della condotta e dell’entità del danno, essendosi la condotta concretizzata nell’omissione di una variazione di reddito piuttosto rilevante.

In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’insussistenza di elementi di carattere positivo, applicando il principio secondo cui il mancato riconoscimento della diminuente può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, per effetto della quale ai fini della concessione non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato da Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022, Rv. 283489.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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