Ricorso inammissibile per motivi generici e riproduttivi di censure già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 35342 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, privi di specificità, ovvero meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non illogiche. Il ricorrente che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato non assolve l’onere di specificità dei motivi. Analogo esito consegue alla riproposizione di doglianze già esaminate, attinenti alla configurabilità delle fattispecie contestate, all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla mancata disapplicazione della recidiva e all’eccessività del trattamento sanzionatorio. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in data 22 novembre 2024, lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, co. 2, d.l. 159/2011. La difesa articola cinque motivi, i primi tre attinenti alla configurabilità delle fattispecie contestate e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., gli ultimi due alla mancata disapplicazione della recidiva e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente censura l’impianto motivazionale della sentenza di appello, deducendo violazioni di legge e vizi di illogicità nella valutazione delle risultanze processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame analitico dei singoli motivi, verificandone l’ammissibilità sotto il profilo della specificità. Quanto al primo motivo, concernente la configurabilità del reato di cui all’art. 337 cod. pen., i giudici rilevano che esso è generico e privo di specificità, poiché non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato i persistenti comportamenti violenti e molesti posti in essere dal ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali.
Il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 75, co. 2, d.l. 159/2011, è valutato come riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Il terzo motivo, inerente alla violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è parimenti ritenuto generico e privo di specificità, avendo la Corte territoriale già dato atto dell’abitualità della condotta e della gravità dell’offesa.
Il quarto e il quinto motivo, concernenti la mancata disapplicazione della recidiva e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono qualificati come riproduttivi di censure già esaminate e respinte. La Corte non rileva profili di illogicità o travisamento tali da superare il giudizio di legittimità, confermando la tenuta della motivazione di merito.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso è inammissibile. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime sanzionatorio previsto per l’inammissibilità.
Nota della Redazione
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