Reato di fuga omissivo di pericolo e non deducibilità dell’art. 131-bis in (Cass. pen. Sez. VII n. 39858 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo, che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito, riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che occorra riscontrare un effettivo danno alle persone. L’accertamento del dolo va compiuto con riferimento al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e alle circostanze concretamente rappresentate e percepite in quel momento. In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se tale articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’08.04.2025, ha parzialmente confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, ritenendo l’imputato responsabile del solo reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, escludendo la diversa contestazione di cui al comma 7.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., depositando memoria a sostegno delle proprie doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Il reato di fuga di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada è qualificato come reato omissivo di pericolo: esso impone di fermarsi in presenza di un incidente percepito, riconducibile al proprio comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessario accertare un danno effettivo alle persone.
Il Collegio richiama sul punto Sez. 4 n. 3982 del 2002, Sez. 4 n. 34335 del 2009 e Sez. 6 n. 21414 del 2010, nonché, per l’accertamento del dolo, Sez. 2 n. 42744 del 2021, Sez. 4 n. 5510 del 2012 e ancora Sez. 4 n. 3982 del 2002. Il dolo va valutato con riferimento al momento della condotta e alle circostanze rappresentate e percepite dall’agente, rilevando solo in un momento successivo l’accertamento definitivo delle conseguenze del sinistro.
Quanto al caso concreto, la Corte territoriale ha dato conto dei filmati delle videocamere, dai quali emergeva che l’imputato, dopo aver investito la donna che attraversava sulle strisce con semaforo verde provocandone la caduta, non si era fermato ma aveva proseguito la marcia, arrestandosi più avanti e consentendo al passeggero di tornare indietro a soccorrere la persona investita. Le affermazioni dei giudici di merito sono state ritenute coerenti con il materiale istruttorio, non manifestamente illogiche e conformi ai principi, quindi incensurabili in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur già vigente nell’attuale formulazione al momento della pronuncia del Tribunale, non formò oggetto di motivo d’appello. Trova quindi applicazione il principio per cui la questione non è deducibile per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né grava sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare sulla relativa causa di esclusione della punibilità, come affermato da Sez. 5 n. 4835 del 2021.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è dichiarato inammissibile perché censura una determinazione sorretta da motivazione non illogica e consapevole delle deduzioni difensive, resa sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen. e rientrante nei poteri discrezionali del giudice di merito. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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