Arresto obbligatorio in flagranza per possesso di passaporto falso (Cass. pen. Sez. 5 n. 6559 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., essendo integrato dalla condotta di chi sia “trovato in possesso” di un documento falso valido per l’espatrio, richiede che il possesso del documento contraffatto sia accertato in un momento di attualità, quale il controllo di polizia che legittima l’arresto in flagranza. Ne consegue che, anche qualora l’indagato abbia in precedenza esibito il medesimo documento alle autorità di pubblica sicurezza ai fini di accertamenti sulla sua autenticità, la condotta di possesso di documento falso rimane configurabile al momento del successivo ritrovamento, ben potendo l’autorità procedere all’arresto, per di più obbligatorio, una volta emersi elementi concreti di falsità del passaporto. La mancata produzione di un verbale di perquisizione favorevole all’indagato non vale di per sé a escludere la sussistenza del fumus del reato e delle condizioni di legge per l’arresto, la cui sindacabilità in sede di convalida è limitata alla verifica della legittimità della misura.
### Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, con provvedimento del 24 ottobre 2025, disponeva la convalida dell’arresto di un cittadino pakistano, avvenuto il giorno precedente, per il reato di cui all’art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen., per aver detenuto un passaporto apparentemente rilasciato dalla Repubblica del Pakistan, contenente dati anagrafici difformi da quelli riportati in un precedente passaporto e non corrispondenti a quelli registrati dalle Autorità pakistane. L’indagato proponeva ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 383 cod. proc. pen., per essere stato l’arresto eseguito in assenza di stato di flagranza. A sostegno della tesi difensiva, veniva evidenziato che il possesso del passaporto era stato già comunicato alla stessa autorità di pubblica sicurezza sin dal 3 giugno 2025, data in cui l’ufficio immigrazione della Questura aveva richiesto delucidazioni alle Autorità estere sull’autenticità del documento. La difesa chiariva, infine, l’interesse a impugnare l’ordinanza di convalida per precostituirsi un titolo ai fini dell’eventuale equa riparazione.
### La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando come la tesi difensiva contrasti sia con il contenuto degli atti processuali sia con la disciplina normativa che regola la fattispecie contestata. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno escluso che possa trovare accoglimento la tesi, desunta dall’esito negativo del verbale di perquisizione, secondo cui il ricorrente al momento dell’arresto non fosse in possesso del passaporto ritenuto contraffatto. Tale asserzione è stata ritenuta priva di qualsiasi riscontro. Quanto al merito, la Corte ha precisato che il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen. risulta integrato dalla condotta di chi sia “trovato in possesso” di un documento falso valido per l’espatrio. Nella specie, al momento dell’arresto l’indagato è stato effettivamente trovato in possesso di un passaporto con dati anagrafici difformi da quelli risultanti da altro passaporto e da quelli registrati dalle Autorità pakistane, come comunicato alla polizia giudiziaria dal Consolato del Paese estero. Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto pienamente soddisfatte le condizioni per procedere all’arresto, peraltro obbligatorio. La circostanza che il possesso del documento fosse stato in precedenza comunicato all’autorità di pubblica sicurezza non è stata considerata idonea a escludere la flagranza del reato, atteso che la fattispecie si configura al momento del ritrovamento del documento falso, a prescindere dalla precedente conoscenza della sua esistenza da parte degli uffici di polizia. Il ricorso è stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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