Reato di fuga e particolare tenuità: onere di critica analitica nel ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 39861 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito, riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi. Non è necessario riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza. L’accertamento del dolo va compiuto con riferimento al momento in cui l’agente pone in essere la condotta, cioè alle circostanze concretamente rappresentate e percepite in quel momento, univocamente indicative della consapevolezza di aver causato un incidente idoneo a ledere. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti.

Il Fatto

La vicenda riguarda un automobilista tratto a giudizio per guida in stato di ebbrezza e per il reato di fuga dopo aver causato, in orario notturno, un incidente con il coinvolgimento di persone. Il Tribunale lo aveva assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza, ritenendolo invece responsabile della fuga, e aveva dichiarato improcedibile per mancanza di querela il reato di lesioni colpose ai danni di due giovani.

La Corte d’Appello confermava la condanna. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il travisamento della testimonianza di un teste, nonché la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi sono riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, né corredati dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Richiamando il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, la Corte cita Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, i cui principi, elaborati sui motivi d’appello, si applicano anche al ricorso per cassazione.

Nel merito, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, logica, congrua e corretta in diritto. Il preteso travisamento della prova è dedotto dal mero convincimento desumibile dall’affermazione di un teste. La Corte d’Appello ha invece fatto proprie le conclusioni del primo giudice, rilevando che i passeggeri dell’autovettura avevano avuto contezza della presenza di persone a bordo dell’auto urtata e che il conducente, subito dopo l’urto frontale, innestò la retromarcia e si diede alla fuga.

Quanto al reato di fuga, la Corte richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: Sez. 4 n. 3982 del 12/11/2002, Sez. 4 n. 34335 del 03/06/2009, Sez. 6 n. 21414 del 16/02/2010, Sez. 2 n. 42744 del 22/09/2021, Sez. 4 n. 5510 del 12/12/2012. Il dolo si accerta con riferimento al momento della condotta e alle circostanze percepite, rilevando solo in un momento successivo l’accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.

Sull’omissione di assistenza, la Corte ricorda che essa presuppone quale antefatto non punibile un incidente dal quale sorge l’obbligo di assistenza anche in assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo derivante dal ritardato soccorso (Sez. 4 n. 21049 del 06/04/2018). Infine, la particolare tenuità è esclusa dalla guida fortemente pericolosa, con invasione della corsia opposta, e dal precedente specifico a carico dell’imputato, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016 e di Sez. 7 n. 10481 del 19/01/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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