Patrocinio a spese dello Stato e reddito del convivente nel dolo eventuale (Cass. pen. Sez. VII n. 39864 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è generico e può rivestire anche la forma del dolo eventuale. Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante deve essere computato, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può respingere la relativa richiesta facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva ritenuto la ricorrente penalmente responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere attestato dati reddituali non veritieri nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso la sentenza di secondo grado la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, alla ritenuta recidiva e al diniego di applicazione delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è generico e può assumere anche la forma del dolo eventuale, richiamando sul punto Sez. IV n. 37144 del 05.06.2019 e Sez. IV n. 45786 del 04.05.2017.
Quanto al computo del reddito, la Corte ha ricordato che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante deve essere incluso, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, anche quello di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. IV n. 44121 del 2012). Non risulta quindi manifestamente illogica l’argomentazione secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la figlia, con lei convivente, percepiva reddito.
Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia assolto in misura congrua e pertinente all’onere motivazionale in ordine alla recidiva, con riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010; Sez. III n. 19170 del 17.12.2014). I giudici di merito hanno valorizzato i plurimi precedenti penali per furto, violazioni edilizie e violazioni di sigilli, dai quali è emersa la mancanza di attenuazione della capacità criminale.
In ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva, la Corte ha ribadito che la relativa motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale, quello previsto dall’art. 58 legge n. 689/1981, e, poiché congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. Il d.lgs. n. 150/2022, pur avendo esteso l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive, non ha eliminato il riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. IV n. 42847 dell’11.10.2023). Secondo il recente orientamento, il giudice può respingere la richiesta anche sulla base dei soli precedenti penali, se da essi emergono elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa (Sez. V n. 24093 del 13.05.2025; Sez. II n. 45859 del 22.10.2024).
All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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