Trattenimento dello straniero: dopo la riforma del 2024 vale il rito penale camerale, i conflitti si risolvono ex art. 28 c.p.p. e il riesame spetta al giudice della convalida (Cass. pen. 27379/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, sentenza n. 27379/2026, depositata il 21 luglio 2026 (R.G.N. 18912/2026) — camera di consiglio del 25 giugno 2026, Presidente Monica Boni, Relatore Carmine Russo.
Il principio di diritto
Nel regime processuale delle convalide giurisdizionali dei trattenimenti amministrativi delle persone straniere conseguente al d.l. n. 145 del 2024 (conv. dalla l. n. 187 del 2024, come modificato per effetto di Corte cost. n. 39 del 2025), l’attribuzione al giudice penale della competenza sulle convalide e proroghe comporta il ricorso ai modelli del codice di rito penale, in particolare al procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen., con esclusione del rito civile ex art. 737 cod. proc. civ. Ne consegue l’inapplicabilità del regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.: i conflitti tra i giudici dei trattenimenti vanno risolti con gli strumenti degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. (applicabili, in virtù del richiamo ai “casi analoghi” del secondo comma dell’art. 28, anche a conflitti esterni al processo penale in senso proprio), sicché la richiesta di regolamento va riqualificata in conflitto negativo di competenza. La competenza a decidere il riesame del trattenimento appartiene allo stesso giudice che ne ha disposto la convalida (art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE), senza che rilevi la sopravvenuta istanza di protezione internazionale, poiché oggetto del riesame è il trattenimento primario.
Il fatto
Disposto il trattenimento amministrativo di un cittadino straniero e convalidato dal Giudice di pace, l’interessato ne chiedeva il riesame allo stesso Giudice di pace, il quale si dichiarava incompetente ritenendo che la sopravvenuta domanda di protezione internazionale spostasse la competenza alla Corte d’appello. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello, questa riteneva la competenza in capo al giudice della convalida e sollevava, d’ufficio, regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. dinanzi alla Corte di cassazione.
La motivazione
Rito applicabile e strumento processuale. Il sistema delle convalide dei trattenimenti, per effetto della novella del 2024, è ormai “curvato” sul modello processual-penalistico: si applica il rito camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen., idoneo a garantire il contraddittorio e la celerità funzionali alla tutela della libertà personale, e non il rito civile ex art. 737 cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 35682 del 2025; n. 15907 del 2026). L’inapplicabilità del rito civile travolge anche l’art. 45 cod. proc. civ.: i conflitti vanno risolti con gli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., applicabili ai “casi analoghi” anche fuori dal processo penale in senso proprio.
Competenza sul riesame. Pur in assenza di una norma interna specifica, il potere di riesame del trattenimento si ricava dall’art. 15, par. 3, della direttiva 2008/115/CE, e la relativa competenza appartiene allo stesso giudice che ha emesso la convalida (Sez. 1, n. 15747 del 2025). La sopravvenuta istanza di protezione internazionale non sposta la competenza, perché il provvedimento oggetto di riesame resta il trattenimento primario, non quello relativo alla protezione.
Esito: qualifica il regolamento di competenza come conflitto negativo di competenza e dichiara la competenza del Giudice di pace che aveva disposto la convalida, disponendo la trasmissione degli atti.
Implicazioni pratiche
Chiarimento di sistema sul contenzioso dei trattenimenti amministrativi degli stranieri. Primo: dopo la riforma del 2024 la procedura di convalida è governata dal modello processual-penalistico (rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen.), non dal rito civile; ne discende l’inapplicabilità degli istituti civilistici, incluso il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. Secondo: i conflitti di competenza tra i giudici dei trattenimenti si risolvono con gli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. Terzo: la competenza sul riesame resta radicata presso il giudice che ha convalidato il trattenimento, e non è spostata dalla successiva domanda di protezione internazionale, che riguarda un provvedimento diverso. Per chi assiste la persona trattenuta, l’istanza di riesame va indirizzata al giudice della convalida, con le forme del rito penale camerale.