Impugnazione annullamento custodia inammissibile senza interesse su gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. 5 n. 2680 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pronunciando in sede di rinvio, abbia annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per difetto delle esigenze cautelari, quando l’impugnazione si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria. L’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e va individuato in relazione al dispositivo del provvedimento, non già alla sua motivazione. Nessun effetto vincolante può prodursi sul giudizio di merito da una pronuncia resa nell’incidente cautelare, neppure in caso di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione può fondare l’interesse solo se specificamente e motivatamente dedotta dall’interessato, in termini di concreto pregiudizio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, aveva annullato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di concorso in omicidio pluriaggravato. Il Collegio, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza alla luce delle sopravvenute ammissioni di un coindagato, aveva escluso le esigenze cautelari in ragione del lungo tempo trascorso dal delitto, disponendo la liberazione dell’indagato.
Avverso tale ordinanza l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, censurando sotto il profilo motivazionale la valutazione di attendibilità del chiamante in reità e dei relativi riscontri. Il ricorrente deduceva di avere interesse all’impugnazione sia per ottenere un provvedimento logico e coerente, sia per coltivare una potenziale aspettativa di riparazione per l’eventuale ingiusta detenzione. Il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, l’indagato non era più sottoposto ad alcuna misura coercitiva, essendo stata l’originaria ordinanza applicativa annullata per difetto di esigenze cautelari. Ha quindi applicato il principio secondo cui non sussiste l’interesse ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato la misura per carenza delle esigenze cautelari, qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione sul quadro indiziario.
La Corte ha richiamato la nozione di interesse ad impugnare di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell’impugnazione, richiedendo che l’impugnante lamenti una situazione di svantaggio processuale e consegua un risultato utile, concreto e attuale, persistente sino alla decisione. Tale interesse va individuato con riferimento alla manifestazione concreta della potestà decisoria condensata nel dispositivo, non già alla motivazione, atteso che solo dalla determinazione definitoria discendono effetti primari e diretti per la sfera giuridica della parte.
Quanto alla dedotta esigenza di ottenere un provvedimento logico e coerente, la Corte ha escluso che l’ordinanza cautelare possa produrre effetti vincolanti o limitativi nel processo principale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ha precisato che la pronuncia resa nell’incidente cautelare, anche di annullamento con rinvio, vincola esclusivamente il giudice della cautela e non i giudici di altre fasi del processo, dotati del potere-dovere di autonoma valutazione della prova.
Con riguardo alla prospettata riparazione per ingiusta detenzione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni unite Testini, per cui l’interesse a coltivare l’impugnazione ai fini della futura utilizzazione di una pronuncia favorevole richiede una specifica e motivata deduzione del concreto pregiudizio, formulata personalmente dall’interessato. Nel caso di specie il ricorrente non aveva specificato il danno concreto, essendo state le dichiarazioni del coindagato utilizzate solo nel giudizio di rinvio conclusosi con l’annullamento della misura, senza conseguenze sfavorevoli sullo status libertatis.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per l’evidente profilo di colpa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.