Concorso in ricettazione senza dolo specifico basta la consapevolezza (Cass. pen. Sez. 4 n. 100 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. anche il soggetto che apporti un contributo causale non animato dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale finalità e che il primo ne sia consapevole. Tale principio si applica anche all’ipotesi di concorso in un reato a dolo specifico come la ricettazione, ove il contributo può consistere nella custodia del bene di illecita provenienza. Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non può risolversi in una diversa valutazione del compendio probatorio, ma solo in un vizio logico o in una carenza argomentativa manifesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Latina, confermava la condanna di tre imputati per il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e per una pluralità di reati-fine contro il patrimonio. Il sodalizio era caratterizzato da una struttura stabile, con base logistica presso l’abitazione di uno degli imputati, utenze telefoniche dedicate e un collaudato modus operandi basato su sopralluoghi diurni e azioni notturne. Il quadro probatorio si fondava su dichiarazioni di una coimputata in procedimento connesso, intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e riconoscimenti vocali effettuati da un perito fonico con una compatibilità del 90%.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo motivo, relativo alla valutazione degli indizi, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla sola esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di rilettura degli elementi di fatto riservati al giudice di merito. La censura che prospetta una diversa ricostruzione, ancorché ugualmente logica, non integra il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In merito al reato associativo, i giudici hanno richiamato il criterio distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato: nell’associazione l’accordo è diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con permanenza del vincolo associativo anche al di là della realizzazione dei singoli reati-fine. Nel caso di specie, la frequentazione quotidiana degli imputati, l’utilizzo di utenze dedicate e la disponibilità di una base logistica comune sono stati ritenuti elementi idonei a dimostrare la stabile affectio societatis.
Sul riconoscimento vocale, la Corte ha chiarito che la compatibilità del 90% non determina l’inidoneità probatoria dell’accertamento peritale, poiché il margine di incertezza deriva dalla qualità delle registrazioni e non da dubbi sull’identificazione degli interlocutori. Tale elemento va comunque valutato nel quadro di un compendio probatorio convergente, che comprendeva localizzazioni telefoniche, osservazioni dirette e dichiarazioni testimoniali.
Quanto alla ricettazione, la Corte ha ribadito il principio per cui risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. anche chi custodisce il bene di provenienza illecita senza essere animato dal dolo specifico, purché consapevole dell’intenzione di almeno uno dei concorrenti. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della gravità dei reati, della recidiva e della capacità a delinquere desumibile dalla reiterazione delle condotte.
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Nota della Redazione
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