Reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale e proporzionalità della condotta (Cass. pen. Sez. VI n. 13364 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scriminante dell’art. 393-bis cod. pen., che esclude la punibilità di chi reagisce ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, va letta in chiave oggettivistica e costituzionalmente orientata: l’arbitrarietà e l’eccesso dalle attribuzioni non costituiscono un quid pluris distinto, ma esprimono il medesimo fenomeno sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità esecutive dell’atto illegittimo e della sua illegittimità intrinseca. È dunque sufficiente un comportamento oggettivamente illegittimo e disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, non richiedendosi la consapevolezza dell’agente. La scriminante, tuttavia, non opera quando la reazione violenta sia macroscopicamente sproporzionata rispetto all’atto arbitrario subito, dovendo sussistere un nesso di causalità e di proporzionalità tra l’atto e la condotta di reazione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Vercelli, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen., con assorbimento della circostanza di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la configurabilità della scriminante dell’art. 393-bis cod. pen., nonché il difetto di procedibilità d’ufficio del reato di lesioni per mancata contestazione dell’aggravante del nesso teleologico. La questione centrale attiene alla portata della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la quaestio iuris della scriminante dell’art. 393-bis cod. pen., già prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 288/1944, dovendo perimetrare i concetti di arbitrarietà dell’atto e di eccesso dalle attribuzioni. Viene richiamato il contrasto giurisprudenziale: una parte della giurisprudenza legge l’arbitrarietà in ottica soggettiva, come consapevole volontà di eccedere i limiti delle funzioni, richiedendo un atteggiamento di abuso o sopruso; altra parte della giurisprudenza, sulla scorta della sentenza n. 140 del 1998 della Corte costituzionale, ritiene che i due elementi esprimano il medesimo fenomeno.
Il Collegio aderisce a quest’ultima impostazione, di matrice oggettivistica e costituzionalmente orientata: la reazione del privato è giustificata anche solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, anche per le sole modalità scorrette e incivili di attuazione, senza che occorra la consapevolezza dell’illiceità della condotta.
Tuttavia, la Corte ribadisce il principio della proporzionalità: occorre accertare l’adeguatezza tra l’iniziativa assunta e la situazione che la legittima, poiché quanto maggiore è la sproporzione dell’atto rispetto alla finalità, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione. La macroscopica sproporzione della reazione esclude la causa di non punibilità.
Nel caso concreto, pur riconoscendo la illegittimità della escussione della ricorrente secondo modalità procedurali non consentite, la Corte rileva che la reazione assunse connotati eccessivi e sproporzionati: la donna danneggiava suppellettili, si scagliava con veemenza contro un appuntato, schiaffeggiandolo e graffiandolo, cagionando lesioni guaribili in cinque giorni.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e afferma la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni. Richiamando le Sezioni Unite n. 24906 del 2019, si afferma che la contestazione della circostanza aggravante può avvenire “in fatto”, quando gli elementi materiali siano descritti in modo chiaro e preciso. Nel caso di specie, il richiamo alle “condotte di cui al precedente capo a)” rende evidente il nesso teleologico, con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.
L’ultimo motivo è dichiarato inammissibile: il riconoscimento della recidiva qualificata osta al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 69 cod. pen. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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