Giudicato sulla responsabilità e prescrizione nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 13363 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale della sentenza, quando siano rimesse al giudice del rinvio le sole questioni relative al quantum della pena, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. L’imputato che nel giudizio di cognizione chieda il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze, ma ha l’onere di produrne copia e di allegare gli elementi induttivi dell’identità del disegno criminoso, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva. Ai fini della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve essere integrale ed effettivo, né rileva la dichiarazione liberatoria della persona offesa.
Il Fatto
La vicenda processuale giunge alla Corte dopo un articolato percorso. Con una precedente pronuncia la Sez. II aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce, limitando il rinvio al trattamento sanzionatorio per omessa motivazione sul riconoscimento della continuazione esterna, e dichiarando irrevocabile l’accertamento della responsabilità per il reato di ricettazione.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado. Il condannato ha proposto ricorso deducendo tre censure: l’omessa rilevazione dell’estinzione del reato per prescrizione, il mancato riconoscimento della continuazione esterna e il diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché ripropone questioni già scrutinate. Quanto al primo motivo, richiama il consolidato principio secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio sul solo quantum, il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.
Il Collegio osserva che, nella specie, la sentenza rescindente aveva esplicitamente dichiarato irrevocabile l’accertamento della responsabilità, rinviando al giudice di merito al solo fine di decidere sull’eventuale riconoscimento della continuazione esterna. Tale statuizione rende recessiva ogni osservazione sull’intervenuta prescrizione in pendenza del giudizio di rinvio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. È prevalente l’orientamento per cui l’imputato che chieda il riconoscimento della continuazione per reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva. L’identità del disegno criminoso non può presumersi: occorre l’indicazione di concreti elementi dai quali desumerla alla stregua di rigorosi criteri logici.
La Corte collega tale esegesi alla necessaria specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dal combinato disposto degli artt. 581, lett. e), e 591, lett. c), cod. proc. pen. Il giudice del rinvio si è quindi correttamente attenuto a tale lettura.
Quanto al terzo motivo, il giudice del rinvio era investito del solo potere di decidere sulla continuazione esterna, restando estranea ogni altra questione. Nel merito, l’attenuante del risarcimento richiede un ristoro integrale ed effettivo, non essendo sufficiente la dichiarazione liberatoria della persona offesa. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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