Il versamento dello stipendio al detenuto prova la permanenza nel clan (Cass. pen. Sez. I n. 16351 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso il sopravvenuto stato detentivo non determina il venir meno della partecipazione dell’affiliato al sodalizio criminoso, che permane fino alla cessazione della consorteria ovvero al positivo accertamento di un recesso o di un’esclusione del singolo componente. Il versamento periodico dello stipendio all’affiliato detenuto o ai suoi familiari non costituisce soltanto la retribuzione per l’attività prestata, ma è elemento univocamente sintomatico della permanente disponibilità dell’associato nei confronti della consorteria. In tema di valutazione della chiamata in correità, il riscontro individualizzante non deve necessariamente concernere le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo consistere in ogni altro elemento riconducibile al fatto da provare che, per il reato associativo, è costituito dall’appartenenza al sodalizio e non dal singolo comportamento dell’accusato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dopo l’annullamento della precedente sentenza assolutoria, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di partecipazione a un’associazione di tipo camorristico armata, operante a Marcianise e nei territori limitrofi, con contestazione aperta dal 4 settembre 1998. Il giudice dell’appello ha fondato la decisione sul contenuto delle pen drive recanti la contabilità del clan, sequestrate nel 2007, e sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’erronea attribuzione della custodia dei supporti informatici, della mancanza di un vaglio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori e dell’omessa dimostrazione di un apporto concreto alla vita dell’associazione nel periodo successivo al suo arresto, avvenuto il 7 agosto 1998.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha preliminarmente osservato come la difesa non avesse contestato la prova documentale tratta dalle pen drive, nelle quali l’imputato compariva tra i destinatari di erogazioni economiche periodiche. Tale emergenza, valorizzata dai giudici di merito, è stata considerata autonomamente dimostrativa dell’adesione associativa in epoca successiva all’arresto.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che lo stato detentivo non interrompe la partecipazione al sodalizio, la quale cessa solo in caso di cessazione della consorteria o di recesso o esclusione positivamente accertati. Il versamento dello stipendio costituisce, a tal fine, elemento univocamente sintomatico della permanente disponibilità dell’affiliato, dichiarando la doglianza difensiva sul travisamento della custodia delle pen drive priva di decisività, non essendo quel profilo valorizzato nella parte valutativa della sentenza.
Quanto alla valutazione delle chiamate in correità, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito si fossero conformati ai criteri dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., verificando la convergenza, l’indipendenza e la specificità dei plurimi contributi dichiarativi. Ha reputato inconferente il richiamo alle pronunce assolutorie per i delitti di omicidio, dipese dall’assenza di riscontri e non da una negativa valutazione dell’attendibilità intrinseca dei propalanti, e ha giudicato le censure sull’incompatibilità temporale del narrato con lo stato detentivo basate su una ricostruzione confusa e contraddittoria della vicenda.
La Corte ha infine chiarito che, essendo il thema decidendum la condotta partecipativa, i riscontri individualizzanti non devono riguardare le singole attività attribuite all’accusato: la convergenza va accertata sull’appartenenza al sodalizio, sicché può costituire riscontro anche la dichiarazione di un diverso collaboratore relativa a un fatto indicativo della partecipazione, purché collocato nel periodo di contestazione. Il quadro probatorio, ulteriormente corroborato dalla storia criminale dell’imputato e dalle ammissioni rese in sede di esame, ha così dimostrato la perdurante intraneità al clan, configurandosi lo stabile inserimento nella struttura organizzativa come messa a disposizione dell’associato per il perseguimento dei fini criminosi. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
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Nota della Redazione
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