Recidiva: il giudice deve verificarne il presupposto sostanziale (Cass. pen. Sez. III n. 2598 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, il giudice non può limitarsi al mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, ma deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità e all’eventuale occasionalità della ricaduta. Tale accertamento, che investe il presupposto sostanziale della maggiore colpevolezza e della più elevata capacità a delinquere, rientra nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al giudice di merito. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla coerenza strutturale e logica della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto.

Il Fatto

La vicenda processuale origina da un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Sez. IV di questa Corte, con sentenza n. 41346 del 20.10.2022, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Napoli, limitatamente alla statuizione sulla recidiva riferita a talune posizioni, per essere stato il relativo punto del tutto trascurato dal giudice di merito.

In sede di rinvio, la Corte territoriale, con sentenza del 19.09.2023, confermava sul punto la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen. e agli artt. 133 e 99 cod. pen., lamentando, tra l’altro, il rilievo del considerevole lasso temporale tra i precedenti e il fatto contestato e la neutralizzazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del corretto perimetro dell’accertamento della recidiva, ribadendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010 (Calibè). Secondo tale indirizzo, spetta al giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

Il parametro valutativo non si esaurisce nel dato anagrafico dei precedenti, ma investe la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il livello di omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta, oltre a ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. Il tutto, precisa la Corte, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

La Corte rileva che la motivazione del giudice di appello si è confrontata con i profili sollevati dai ricorrenti — i precedenti specifici, il ruolo di vertice o di partecipe nel sodalizio, la permanenza delle scelte delinquenziali — e si è conformata al dictum delle Sezioni Unite, risultando pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità. Sul punto, la valutazione rientra nell’attività discrezionale riservata al giudice di merito e si sottrae alle censure prospettate.

Quanto alle ulteriori posizioni, la Corte richiama anche Sez. U n. 3585 del 24.09.2020 (dep. 2021, Li Trenta), confermando che il giudice deve verificare, oltre al presupposto formale, anche il presupposto sostanziale della recidiva, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo.

Nel definire il perimetro del proprio sindacato, la Corte ricorda che l’illogicità della motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è solo quella evidente, percepibile ictu oculi, dovendo il controllo di legittimità limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U n. 47289 del 24.09.2003, Petrella). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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