Esame dell’imputato non decisivo nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 4940 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata assunzione dell’esame dell’imputato non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., atteso che tale atto, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della dialettica processuale, non costituisce mezzo di prova che possa assumere valore decisivo ai fini del giudizio. La celebrazione del giudizio di appello a seguito di rito abbreviato “secco” non altera tale conclusione. È inoltre inammissibile il motivo che denuncia la illogicità della motivazione mediante una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, essendo precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella compiuta nel merito. Del pari inammissibile è il motivo di ricorso che reitera pedissequamente le censure già dedotte in appello, omettendo una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 04/02/2025, ha confermato la declaratoria di responsabilità degli imputati in relazione al reato di ricettazione, contestato per avere acquisito e utilizzato una carta di credito di provenienza delittuosa, ponendo in essere una pluralità di transazioni in un arco di tempo molto ravvicinato. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale ha esaminato congiuntamente i ricorsi, ritenendoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esame dell’imputato, ove richiesto, non può considerarsi mezzo di prova decisivo, in quanto si sostanzia in una mera prospettazione difensiva dei fatti.
La circostanza che il giudizio di appello fosse stato celebrato all’esito di rito abbreviato cosiddetto secco non è stata ritenuta idonea a inficiare la correttezza dell’argomento speso dal giudice di merito, il quale aveva altresì valorizzato la mancanza, nel corso del procedimento e del processo di primo grado, di dichiarazioni provenienti dagli imputati, al fine di verificare anche l’attualità della necessità di disporne l’acquisizione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il proprio limite istituzionale, non potendo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento alternativi. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esente da vizi logici, avendo il giudice di merito esplicitato le ragioni del convincimento, valorizzando il rapporto di parentela tra gli imputati e la pluralità di transazioni in tempo ravvicinato, elementi ritenuti sintomatici della piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato inammissibile per genericità, avendo i ricorrenti riproposto censure già disattese in appello senza una critica argomentata. La Corte ha osservato come il diniego sia stato motivato sulla base di valutazioni concrete, quali l’ingente danno economico patito dalla vittima e le modalità particolarmente odiose della condotta. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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