Demolizione dell’abuso edilizio e condono pendente: no alla sospensione (Cass. pen. Sez. III n. 2599 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 deve esaminare i possibili esiti e i tempi del procedimento amministrativo di sanatoria, potendo sospendere l’esecuzione solo se, su elementi concreti, sia ragionevolmente prevedibile un rapido esaurimento della procedura. L’ordine di demolizione non ha funzione punitiva ma ripristinatoria, sicché non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio ex art. 8 C.E.D.U., non desumendosi da tale norma un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo solo perché casa familiare. Il principio di proporzionalità va verificato alla luce dei canoni convenzionali, ma le doglianze sulla precaria condizione economica e abitativa devono essere allegate in modo specifico.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al giudice dell’esecuzione l’annullamento o la revoca dell’ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza di condanna per abusi edilizi, relativa a manufatti realizzati su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Tribunale del Riesame, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul condono edilizio e il vizio di motivazione, nonché la lesione del principio di proporzionalità e del diritto all’abitazione ex artt. 6, 7 e 8 C.E.D.U. e artt. 14 e 32 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul ruolo del giudice dell’esecuzione: questi deve valutare il prevedibile risultato dell’istanza di sanatoria, l’esistenza di cause ostative e la durata necessaria per la definizione della procedura. La sospensione dell’esecuzione è ammessa solo quando, su elementi concreti, sia ragionevolmente prevedibile un rapido esaurimento del procedimento.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha operato buon governo di tale principio. Le istanze di condono non erano state definite e il P.M. aveva comunicato un preavviso di diniego. L’immobile insiste in area vincolata e risulta completato dopo il 1993, poiché alla data del sequestro erano realizzate solo la tamponatura perimetrale e le tramezzature interne. Il condono non era dunque concedibile né ai sensi della legge n. 724 del 1994 né della legge n. 326 del 2003.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’esecuzione dell’ordine di demolizione non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio ex art. 8 C.E.D.U., non essendo desumibile da tale norma un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo solo perché casa familiare. L’ordine afferma il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un interesse costituzionalmente tutelato.
Il giudice deve rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, valutando il tempo disponibile per conseguire la sanatoria, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente e l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti pregiudizievoli per altri diritti fondamentali. Nel caso di specie la consapevolezza dell’abusività è stata ritenuta sussistente, e le allegazioni sulla condizione economica risultano non adeguatamente specifiche.
Da ultimo, l’ordine di demolizione non ha funzione punitiva ma ripristinatoria. Non è quindi soggetto alla prescrizione ex art. 173 cod. pen. né a quella ex art. 28 della legge n. 689 del 1981. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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