Recidiva e aggravante del numero dei concorrenti nel reato di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VI n. 32973 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto, e non sulla base del mero riscontro formale dei precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale dell’autore, avuto riguardo alla natura e all’omogeneità dei reati, alla distanza temporale tra i fatti e a ogni altro parametro individualizzante. Tale accertamento non è contraddittorio con il riconoscimento della lieve entità del fatto, poiché l’aggravante della non occasionalità prescinde dalla gravità del reato e si ascrive in fatto ove sia contestata la recidiva specifica. Quanto all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, l’aggravante del numero dei concorrenti richiede che almeno tre persone abbiano cooperato a una delle condotte tipiche, non a ciascuna di esse, e ha natura oggettiva, non richiedendo la consapevolezza della partecipazione altrui in numero sufficiente a integrarla.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, al fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack, in concorso con altre due persone e con l’aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale. Il Tribunale, nel giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, applicando la diminuente per il rito, e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale in precedenza riconosciuto.

La Corte di appello di Roma, in riforma, ha ridotto la pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione sulla recidiva; erronea applicazione degli artt. 59 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 quanto all’imputazione soggettiva dell’aggravante del numero dei concorrenti; vizio di motivazione sul riconoscimento della stessa aggravante. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Sul primo motivo richiama il principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, Calibè: in presenza di contestazione della recidiva ai sensi di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice deve accertare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, al grado di offensività, alla distanza temporale e all’omogeneità, oltre ogni mero riscontro formale dei precedenti.

I giudici di merito, osserva la Corte, hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Il Tribunale ha ritenuto la recidiva specifica e infraquinquennale rilevando una precedente condanna per delitto doloso della stessa indole, divenuta irrevocabile nel 2022 e dunque nel quinquennio anteriore ai fatti. La Corte di appello ha condiviso tale valutazione richiamando il certificato del casellario, dal quale risultano tre condanne definitive per reati specifici, l’ultima delle quali commessa solo tre giorni prima dei fatti per cui si procede.

La Corte esclude il dedotto contrasto con la qualificazione del fatto come di lieve entità: le valutazioni sulla recidiva prescindono dalla gravità dei reati e, peraltro, i giudici hanno ritenuto sussistente l’aggravante speciale della non occasionalità. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale elemento specializzante, introdotto dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre quando l’agente abbia già riportato almeno un precedente specifico e si ascrive in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.

Sui motivi relativi all’aggravante del numero dei concorrenti, la Corte richiama il costante orientamento per cui è sufficiente che la pluralità di soggetti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, non a ciascuna di esse. I giudici di merito hanno accertato che il ricorrente, alla guida della propria autovettura, ha lanciato all’interno dell’auto dei correi un pacchetto contenente gli involucri di stupefacente, in un contesto di conoscenza pregressa e di disponibilità ingiustificata di denaro. La Corte ribadisce quindi che l’aggravante dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 ha natura oggettiva e non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti in numero sufficiente a integrarla.

Il terzo motivo è infine dichiarato inammissibile, perché si risolve in una sollecitazione a una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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