Sostituzione di misura cautelare e nullità per omesso avviso al pubblico ministero (Cass. pen. Sez. VI n. 32976 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive, l’omessa richiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico ministero comporta la nullità prevista dall’art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del p.m. al procedimento. La richiesta di parere non può ritenersi sostituita dall’avviso al p.m. della data dell’interrogatorio, poiché tale avviso assolve alla funzione di assicurare la partecipazione non obbligatoria del p.m. all’udienza, mentre la richiesta di parere è atto cronologicamente successivo all’interrogatorio e attiene alla partecipazione obbligatoria del p.m. al procedimento. La nullità è rilevabile anche d’ufficio e il giudice dell’appello cautelare che la dichiari non è tenuto a esaminare le ulteriori questioni di merito, assorbite.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti dell’indagata la misura degli arresti domiciliari per un reato in materia di stupefacenti e, successivamente, l’aveva sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Avverso tale ordinanza il Pubblico Ministero proponeva appello al Tribunale, che — adito ex art. 310 cod. proc. pen. — accoglieva l’impugnazione e annullava il provvedimento, ripristinando la misura più afflittiva.

La difesa dell’indagata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ripristinato gli arresti domiciliari in difetto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non tenendo conto dell’incensuratezza, del positivo comportamento processuale e dell’impegno lavorativo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le doglianze difensive, osserva la Corte, non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha annullato l’ordinanza applicativa per la fondatezza di una questione preliminare, ritenuta assorbente rispetto a ogni altra questione di merito.

Il Tribunale, in particolare, ha accolto l’eccezione di nullità derivante dall’omesso avviso al pubblico ministero del deposito della richiesta di sostituzione della misura cautelare. Si tratta di un vizio che incide sulla disciplina della partecipazione del p.m. al procedimento e che integra la fattispecie dell’art. 178 lett. b) cod. proc. pen.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la richiesta del parere obbligatorio del pubblico ministero non può essere sostituita dall’avviso della data dell’interrogatorio. L’avviso persegue una funzione diversa: assicura la partecipazione non obbligatoria del p.m. all’udienza. La richiesta di parere, invece, si colloca cronologicamente dopo l’interrogatorio e riguarda la partecipazione obbligatoria del p.m. al procedimento.

Il principio è stato ribadito con la sentenza Sez. IV n. 28192 del 23/06/2021 e, da ultimo, con Sez. III n. 16656 del 10/03/2026, che ha richiamato plurimi precedenti conformi, tra cui Sez. I n. 13981 del 04/02/2003 e Sez. VI n. 38138 del 24/09/2008. A tale principio il Tribunale si è espressamente uniformato, e la sua ratio decidendi non è stata censurata dalla ricorrente, che ha invece contestato profili di merito ormai assorbiti.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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