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Recidiva nel biennio in tema di guida senza patente: occorre l’accertamento definitivo (Cass. pen. n. 28213 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, la recidiva nel biennio, quale elemento costitutivo della fattispecie aggravata, non può ritenersi integrata dalla mera contestazione di un precedente illecito, ma richiede che quest’ultimo sia stato definitivamente accertato. L’accertamento definitivo postula che il provvedimento sanzionatorio non sia più suscettibile di annullamento secondo gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale principio vale anche per gli episodi che non hanno rilievo penale, i quali devono comunque essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa. Fino a quando la precedente violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato.

Il Fatto

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Teramo nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Giulianova il 2 giugno 2021. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio, mentre con il secondo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso non consentito, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Ha tuttavia ribadito il principio consolidato per cui, in tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio richiede che il precedente illecito sia stato definitivamente accertato, non essendo sufficiente la mera contestazione. Sul punto ha citato Sez. 4, n. 27398 del 2018 e Sez. 4, n. 6163 del 2017.

La Corte ha chiarito che la reiterazione dell’illecito depenalizzato si fonda su un precedente illecito amministrativo definitivamente accertato, ossia basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato atto che l’appellante non aveva documentato alcunché in merito al verbale di accertamento del 29.11.2020, cui era seguita una attestazione prefettizia di mancata presentazione di ricorsi almeno fino a ottobre 2021.

Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle valutazioni del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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