Recidiva equivalente e aumento di pena per continuazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17502 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il limite minimo di aumento di pena non inferiore a un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Il giudizio di equivalenza tra circostanze non elide, infatti, gli effetti della recidiva qualificata ai fini del calcolo dell’aumento per la continuazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dichiarava il ricorrente colpevole dei reati di rapina aggravata e di furto aggravato, applicando la recidiva qualificata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva. Il giudice di merito, pertanto, determinava la pena base e applicava un aumento complessivo per la continuazione inferiore a un terzo di tale pena.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione dell’art. 81, comma quarto, cod. pen., per non aver il giudice rispettato il limite minimo di aumento di pena previsto per i soggetti recidivi qualificati.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che, pur essendo stata ritenuta la recidiva qualificata, il giudice di merito aveva applicato un aumento complessivo per la continuazione pari a un anno di reclusione, a fronte di una pena base di anni cinque e mesi nove di reclusione, quindi inferiore al minimo di un terzo imposto dalla legge.
Quanto alla memoria difensiva, che eccepiva l’irrilevanza della recidiva a seguito del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, il Collegio ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 31669 del 23/06/2016, secondo cui il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo opera anche quando la recidiva qualificata sia ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti.
La Corte ha quindi escluso che il giudizio di equivalenza possa far venir meno gli effetti della recidiva, trattandosi di istituti che operano su piani distinti: l’equivalenza incide sul bilanciamento tra circostanze, mentre il limite minimo di aumento per la continuazione costituisce una regola sanzionatoria cogente per determinate categorie di recidivi.
In applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha proceduto alla rideterminazione della pena, applicando l’aumento di un terzo per la continuazione e la diminuzione per il rito, pervenendo alla pena finale di anni cinque, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 888,00 di multa.
Nota della Redazione
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