Confisca di prevenzione prevalente sul legato di cose altrui (Cass. pen. Sez. 2 n. 17503 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. Il vizio di travisamento della prova per omissione è estraneo al giudizio di legittimità. Ai fini della revoca della confisca, per “terzo” cui il bene appartiene deve intendersi solo il titolare del bene o chi vanti un diritto reale sul bene stesso, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio. Il legato di cose altrui, ai sensi dell’art. 651 cod. civ., ha efficacia obbligatoria e non determina l’acquisto immediato della cosa legata, essendo necessario l’adempimento di uno specifico obbligo imposto dall’onerato; ne consegue che il legatario è titolare di un mero diritto di credito, non azionabile nel procedimento di prevenzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di revoca parziale della confisca di prevenzione, presentata da un soggetto che assumeva di essere proprietario di alcuni immobili, compresi nel decreto di confisca emesso nei confronti dei propri fratelli, in virtù di un testamento olografo della madre. Il decreto ablatorio era divenuto definitivo e i beni erano stati trasferiti al patrimonio dello Stato.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla valutazione del titolo di proprietà vantato, all’anteriorità dello stesso rispetto alla confisca e alla sussistenza della buona fede, quale terzo estraneo al procedimento di prevenzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito il proprio consolidato orientamento, secondo cui il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, ricomprendendovi l’ipotesi di motivazione inesistente o apparente. Ha, altresì, precisato che il vizio di travisamento della prova per omissione è estraneo al giudizio di legittimità, salvo che non si traduca in una motivazione apparente.

Nel caso di specie, le censure del ricorrente, pur formalmente qualificate come violazione di legge, hanno riguardato la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando pertanto dai limiti del sindacato di legittimità. Le doglianze attenevano, infatti, alla titolarità del diritto di proprietà in capo al terzo e alla sua buona fede, profili che implicano un riesame nel merito non consentito in questa sede.

La Corte ha, inoltre, condiviso l’analisi del Tribunale, il quale aveva rilevato che la pretesa del ricorrente si fondava su un legato di cose altrui, disciplinato dall’art. 651 cod. civ. Tale figura giuridica ha efficacia obbligatoria: il legatario non acquista immediatamente la proprietà del bene ma vanta un diritto di credito nei confronti dell’onerato, affinché questi gli trasferisca il bene. Poiché i beni erano già stati confiscati e trasferiti al patrimonio dello Stato, il legatario avrebbe potuto far valere le proprie ragioni esclusivamente in sede civile nei confronti degli onerati, non potendo opporre un diritto reale all’ablazione.

La Corte ha, infine, giudicato non apparente la motivazione del Tribunale laddove ha evidenziato la mancata dimostrazione dell’estraneità del ricorrente al contesto criminale dei fratelli e la mancata valorizzazione, nel corso del giudizio di prevenzione, della provenienza lecita delle risorse economiche impiegate per l’acquisto dei beni. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 651 c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 651 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *