Prescrizione del reato edilizio e revoca dell’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 5754 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata dal giudice di appello con riferimento ai reati edilizi e paesaggistici, comporta la revoca dell’ordine di demolizione e dell’ordine di remissione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado. Tali ordini costituiscono, infatti, sanzioni amministrative accessorie che conseguono esclusivamente alle sentenze di condanna, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004. Ne deriva che, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell’impugnazione deve revocare la statuizione accessoria, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’Autorità amministrativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato due containers poggianti su traversine in cemento. Il giudice di primo grado aveva, altresì, ordinato la rimozione dei manufatti.
La Corte di appello di Bari, nel 2024, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, maturata già prima della pronuncia del Tribunale, ma aveva confermato nel resto la decisione di primo grado, mantenendo ferma la statuizione sulla rimozione dei containers.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’imputato, che deduceva la violazione dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 e il difetto assoluto di motivazione per mancata revoca dell’ordine di rimozione.
Richiamando il principio costantemente affermato (cfr. Sez. 3, n. 38104 del 2022, Rv. 283907), la Suprema Corte ha precisato che l’ordine di demolizione e quello di remissione in pristino costituiscono sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per i reati edilizi e paesaggistici.
Pertanto, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione rende illegittima la conferma di tali statuizioni da parte del giudice dell’impugnazione, il quale ha il dovere di revocarle, senza che ciò incida sull’autonomo potere-dovere dell’Autorità amministrativa di intervenire.
La Corte ha, conseguentemente, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della statuizione concernente la rimozione dei containers, statuizione che ha eliminato.
Nota della Redazione
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