Carenze motivazionali sugli indizi e annullamento con rinvio del riesame (Cass. pen. Sez. 1 n. 17501 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è volto a controllare la congruità e la logicità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie. L’indizio è grave quando è resistente alle obiezioni e ha un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare. Ne consegue che il giudice del riesame è tenuto a confrontarsi specificamente con le contestazioni difensive che investono elementi decisivi, quali l’orario di commissione del reato e l’identificazione dell’utenza telefonica in uso all’indagato, non potendo limitarsi a una ricostruzione acritica dei fatti.

Il Fatto

Con ordinanza del 23 luglio 2025, il GIP applicava all’odierno ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco e cessione di sostanze stupefacenti. La misura si fondava, in particolare, sull’aggancio delle celle telefoniche che collocava l’indagato nelle vicinanze del luogo dell’agguato nell’orario in cui, secondo l’accusa, era avvenuto l’evento, nonché su elementi quali un presunto movente legato al controllo della piazza di spaccio e un incontro successivo con la persona offesa.

Avverso l’ordinanza genetica, la difesa proponeva ricorso al Tribunale del riesame, che lo respingeva. L’indagato ricorreva quindi per cassazione, deducendo un unico motivo di ricorso con cui denunciava il vizio di motivazione per non avere il giudice del riesame considerato una serie di circostanze difensive, in particolare relative all’orario dell’aggressione e all’utenza telefonica in uso all’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha premesso i principi che guidano il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 e la sentenza Sez. 6, n. 26115 del 2020. In particolare, ha ribadito che, sia che si aderisca all’indirizzo che richiama il canone di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sia che si faccia riferimento al diverso orientamento che valorizza il solo requisito della gravità, non vi è dubbio che l’indizio debba essere grave, ovvero pertinente, consistente e, soprattutto, resistente alle obiezioni mosse dalla difesa.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente motivato sugli elementi indiziari, non confrontandosi con le specifiche allegazioni difensive. Il punto dirimente è stato individuato nell’orario dell’agguato, al quale è collegato l’accertamento della presenza degli indagati sul luogo del crimine. Il giudice del riesame non aveva fornito congrua motivazione sulla maggiore credibilità dell’orario riferito dalla persona offesa solo in una seconda deposizione, né aveva risposto all’eccezione circa la compatibilità tra l’orario del trasporto in ospedale e la gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

La Corte ha riscontrato una carenza motivazionale anche con riferimento all’identificazione dell’utenza telefonica in uso all’indagato al momento dei fatti, essendo emerso che questi disponeva di due utenze e che la seconda aveva agganciato celle diverse. Tale obiezione difensiva, idonea a minare la gravità dell’indizio, non era stata affrontata dal tribunale. Analogamente, la circostanza dell’incontro dell’indagato con la persona offesa, pur suggestiva, era stata ritenuta univoca senza una motivazione adeguata sulle ragioni per cui da essa si potesse desumere la partecipazione all’aggressione.

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, rilevando come la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse carente sotto il profilo della gravità indiziaria. Ha disposto l’annullamento con rinvio, assorbendo la questione relativa al capo b) dell’incolpazione, strettamente connesso al capo a). Il Tribunale del riesame dovrà colmare le lacune motivazionali individuate, nel rispetto dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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