Recidiva facoltativa: obbligo di motivazione sulla maggiore capacità a delinquere (Cass. pen. Sez. IV n. 33880 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della recidiva facoltativa impone al giudice di assolvere uno specifico onere motivazionale, verificando in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. Il giudizio non può risolversi nel mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Occorre apprezzare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il livello di omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta. Ove la sentenza di appello ometta radicalmente di rispondere alla specifica deduzione difensiva sulla recidiva, la motivazione è mancante e la pronuncia va annullata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina e di hashish. Il GUP aveva derubricato la detenzione di cocaina nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicato la pena finale.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale: la Corte territoriale, a fronte di una specifica censura, non avrebbe operato alcun concreto accertamento sulla maggiore pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato: le stesse risultano già riconosciute in primo grado.

Il secondo motivo è invece ritenuto fondato. Il giudice di prime cure si era limitato a dare conto del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, senza alcuna verifica in ordine agli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo. Nell’atto di appello i giudici del gravame erano stati sollecitati ad escludere la contestata recidiva, tema dell’impugnazione di cui la stessa sentenza impugnata dà atto.

La Corte ribadisce che l’applicazione della recidiva facoltativa esige uno specifico onere motivazionale, cui il giudice può adempiere anche implicitamente (Sez. U n. 5859 del 27.10.2011, dep. 2012, Marcianò; Sez. VI n. 20271 del 27.04.2016, Duse). Nella specie, ancora una volta, la motivazione non fornisce alcuna risposta sul tema.

Costituisce ius receptum che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità, all’eventuale occasionalità della ricaduta, al di là del mero riscontro formale dei precedenti (Sez. U n. 35738 del 27.05.2010, Calibè). L’aumento di pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, con il solo onere di adeguata motivazione sull’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere (Corte cost. sent. n. 185 del 2015; Sez. II n. 50146 del 12.11.2015, Caruso).

A tali principi non si è conformato il giudice a quo, che ha radicalmente omesso di rispondere al motivo. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto, con irrevocabilità della sentenza sull’affermazione della penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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