Concorso dell’extraneus nel peculato e distrazione appropriativa (Cass. pen. Sez. VI n. 32938 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al delitto di peculato possono concorrere con il pubblico agente, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche soggetti privi della qualifica soggettiva, i quali possono essere gli stessi esecutori materiali della condotta appropriativa. È tuttavia indispensabile che l’extraneus, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio che lega il pubblico agente alla res; diversamente la condotta è riconducibile al furto o all’appropriazione indebita. L’amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati ha qualifica pubblicistica ed è espressamente definito pubblico ufficiale. Le condotte di distrazione appropriativa, con le quali la res è sottratta in modo definitivo alla finalità pubblica per conseguire finalità private, restano punibili ai sensi dell’art. 314 cod. pen. e non sono suscettibili di diversa qualificazione per effetto dell’art. 314-bis cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’impresa sottoposta a confisca e affidata ad un amministratore giudiziario, è chiamato a rispondere, in concorso con terzi, di peculato aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen. per aver distratto in favore di soggetti legati ad un sodalizio mafioso i profitti di vendite non contabilizzate di pezzi di ricambio.
Il Tribunale del riesame, in riforma del provvedimento genetico, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo nullità per omessa valutazione di elementi favorevoli, insussistenza dei gravi indizi, contestazione dell’aggravante e delle esigenze cautelari. La difesa contesta in particolare la configurabilità del concorso dell’extraneus nel peculato, sostenendo che la condotta appropriativa sarebbe stata realizzata dal soggetto non qualificato a proprio esclusivo vantaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili il primo e il quarto motivo e infondati gli altri. Quanto al primo, il dovere del pubblico ministero di svolgere indagini a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo il difensore facultato alle indagini difensive ex artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen.; la relativa doglianza è estranea al giudizio di legittimità.
Sul secondo motivo la Corte muove dalla qualifica dell’amministratore giudiziario. Pur non emergendo con chiarezza se lo stesso soggetto abbia rivestito il ruolo anche nel procedimento di prevenzione, la qualifica pubblicistica è indiscutibile: l’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 lo definisce espressamente pubblico ufficiale, tenuto ad adempiere con diligenza ai compiti dell’ufficio, e la medesima disciplina si applica, ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., in tutti i casi di sequestro e confisca di aziende.
Nel caso concreto non si contesta una mera condotta omissiva, ma una condotta attiva di piena collaborazione agli interessi del gruppo familiare, desunta da molteplici elementi: gli incontri e gli atteggiamenti di contiguità, le informazioni sulle novità della ditta e sulla richiesta di rendiconto, la vicenda del nuovo registro ex art. 264 d.P.R. n. 495 del 1992. La Corte richiama la pronuncia Sez. VI n. 36566 del 21.06.2024, che ammette il concorso dell’extraneus nel peculato quando questi sfrutti la relazione di possesso del pubblico agente con la res.
Il Collegio della cautela ha dato conto di tale condizione attraverso le riprese del sistema di videosorveglianza e le intercettazioni, dalle quali emerge la consegna degli incassi non contabilizzati e la ripartizione delle banconote. Prive di pregio sono le obiezioni sulla mancanza di possesso del denaro, trattandosi di proventi di attività in nero svolta in via continuativa con il sostanziale assenso del pubblico ufficiale, che aveva la disponibilità diretta del denaro.
Quanto alla qualificazione, la Corte afferma che le distrazioni appropriative restano punibili ex art. 314 cod. pen., con continuità di qualificazione e di risposta sanzionatoria, richiamando Sez. VI n. 4520 del 23.10.2024. L’aggravante mafiosa è desunta dalla destinazione dei proventi, in parte, al mantenimento dei sodali detenuti. Le esigenze cautelari resistono alla chiusura dell’impresa per la doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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