Travisamento del dato ponderale e derubricazione nel reato di droga (Cass. pen. Sez. IV n. 33878 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, sempre che il dato probatorio travisato o omesso sia decisivo nell’apparato motivazionale sottoposto a critica. Quando i giudici di merito siano pervenuti a decisione conforme, il vizio è deducibile solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure se entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni. Il travisamento del dato ponderale della sostanza sequestrata è decisivo quando la motivazione che rigetta la derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 si fonda in via preponderante su quel dato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché dei reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per la formazione di una patente di guida contraffatta.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento del dato ponderale della sostanza sequestrata. La sentenza di appello aveva indicato il quantitativo in n. 46,4 dosi, mentre sia in primo grado sia nella relazione tecnica del pubblico ministero i reperti campionati corrispondevano a n. 28,4 dosi. Su quel dato travisato i giudici di appello avevano rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di travisamento della prova, ricostruendone i presupposti in linea con la propria giurisprudenza. Il vizio ricorre quando si utilizzi un’informazione inesistente o si ometta la valutazione di una prova, purché il dato travisato o omesso sia decisivo nell’apparato motivazionale.
Nei casi di decisioni conformi nei due gradi di merito, la deducibilità del vizio è subordinata a due ipotesi. La prima ricorre quando il giudice di appello, per rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. IV n. 5615 del 13.11.2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432-01). La seconda, quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento di risultanze di tale macroscopica evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni (Sez. IV n. 44765 del 22.10.2013, Buonfine, Rv. 256837-01).
La Corte ritiene che tali presupposti ricorrano nel caso concreto. La Corte territoriale ha travisato il dato delle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, indicandole in n. 46,4 laddove dagli atti emerge pacificamente che il numero di dosi ammonta a n. 28,4. Il collegio sottolinea come il dato sia pacificamente emergente dal compendio processuale, non oggetto di divergente apprezzamento di merito.
Il passaggio decisivo riguarda l’incidenza del vizio sulla motivazione. La Corte rileva che il rigetto dell’istanza di derubricazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup. si fonda in maniera preponderante sul dato ponderale della sostanza detenuta. Il travisamento investe dunque una prova dirimente, poiché la valutazione complessiva operata dai giudici di appello risulta costruita su una base quantitativa non corrispondente agli atti.
Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte precisa i limiti del rinvio: il giudice del merito sarà libero di valutare, alla luce della corretta prova, quale debba essere l’esatta qualificazione giuridica del fatto. L’annullamento resta circoscritto al punto della qualificazione, con piena libertà di apprezzamento sul merito della riqualificazione.
Nota della Redazione
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