Confisca denaro e detenzione stupefacenti manca nesso con reato (Cass. pen. Sez. IV n. 30536 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca del denaro, quando la condanna riguarda il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio non trova applicazione né l’art. 240 cod. pen. né, per medesimezza di ratio, l’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, che presuppongono la cessione della sostanza. Il profitto confiscabile ex art. 240 cod. pen. è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto. Ne consegue che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, ancorché provento di pregresse cessioni di droga, non può essere confiscato perché estraneo al reato per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità.

Il Fatto

Il difensore di un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano. Con quella decisione il giudice, riqualificato il reato di cui al capo 2) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva disposto ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca della somma in sequestro.

Il ricorrente deduce l’illegalità della misura di sicurezza della confisca di una somma di denaro, sostenendo che la contestazione di cui al capo 2) afferisce a una condotta di detenzione e non di vendita. Da ciò deriva, secondo la difesa, l’impossibilità di qualificare la somma come profitto del reato, con conseguente difetto dei presupposti dell’art. 240 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene fondato il motivo e accoglie il ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro. In via preliminare i giudici di legittimità affermano che è ricorribile per cassazione il capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiamando Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin.

Nel merito, la Corte osserva che, trattandosi di detenzione dello stupefacente, non trovano applicazione né l’art. 240 cod. pen. né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

L’art. 240 cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, cioè il lucro, ossia il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, come chiarito da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, e da Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorano, oltre che da Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarm. È quindi ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Nel caso esaminato, tuttavia, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio e non una vendita. L’imputazione di vendita, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata, è del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga. Viene così a mancare il nesso tra il reato ascritto e la somma di denaro, che non può pertanto essere confiscata ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato. In tal senso la Corte richiama Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro può essere sottoposto a confisca solo ove ricorrano le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano in diversa composizione fisica, con dichiarazione di irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

Nota della Redazione

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