Esenzione IMU beni merce subordinata alla dichiarazione a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 8357 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’esenzione IMU per i fabbricati merce non locati presuppone la presentazione, per ciascuna annualità, della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013, a pena di decadenza. La contestazione del diritto all’esenzione costituisce mera difesa e può essere introdotta per la prima volta in appello, senza incorrere nel divieto di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo non impone all’Ente di esporre le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile. Le norme che prevedono esenzioni sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva. L’art. 1, comma 751, legge n. 160 del 2019 non ha abrogato il citato art. 2, comma 5-bis, né la nuova disciplina può trovare applicazione retroattiva per il principio del favor rei, operante solo in materia sanzionatoria.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva respinto l’appello contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dell’atto con cui il Comune, per l’anno di imposta 2014, aveva richiesto il pagamento dell’IMU in relazione a immobili della società siti nel territorio comunale.

La società lamentava che l’avviso di accertamento non contenesse alcun riferimento alla normativa sull’esenzione dei beni merce non locati e che i Giudici di appello avessero respinto le sue istanze valorizzando una norma mai citata dall’Ente nell’atto impositivo. Deduceva, altresì, di aver presentato nel giugno 2014 il modello ministeriale di dichiarazione IMU, ancorché relativo all’annualità 2013. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione del divieto di integrazione processuale della motivazione dell’atto impositivo. La Corte ha ritenuto la censura infondata, qualificando la contestazione del diritto all’esenzione come mera difesa: mediante essa è negata l’esistenza dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, sicché può essere formulata per la prima volta anche in appello, come confermato dai precedenti Cass. n. 8073 del 2019 e Cass. n. 31224 del 2017.

L’onere di motivazione dell’atto impositivo, ha aggiunto il Collegio, non comporta l’obbligo di indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge e astrattamente applicabile, poiché spetta al contribuente dedurre e provare l’eventuale causa di esclusione dell’imposta, secondo gli insegnamenti di Cass. n. 23386 del 2021, Cass. n. 1694 del 2018 e Cass. n. 14094 del 2010.

Il secondo motivo verteva sulla dichiarazione IMU e sulla pretesa equipollenza di un adempimento riferito ad annualità diversa. La Corte ha osservato che l’art. 1, comma 751, legge n. 160 del 2019 prevede, fino al 2021, per i beni merce non locati l’aliquota di base dello 0,1 per cento, e solo dal 1° gennaio 2022 l’esenzione. La norma non specifica se la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza, come invece dispone l’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013.

Richiamando la propria ordinanza n. 5191 del 2022, il Collegio ha confermato che l’art. 1, comma 769, legge n. 160 del 2019 non ha abrogato la disposizione del 2013, con la conseguenza che l’esonero presuppone la dichiarazione. Questa è condizione necessaria per ottenere il beneficio e non può essere sostituita dalla conoscenza dei fatti da parte del Comune. Le norme di esenzione, di stretta interpretazione, non tollerano equipollenti.

Le condizioni dell’esonero devono essere indicate nella dichiarazione relativa a ciascuna annualità, trattandosi di fatti variabili da periodo a periodo. La nuova disciplina del 2019 non è applicabile all’anno 2014, per il carattere innovativo della disposizione e perché il favor rei opera solo in materia sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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