Recidiva non applicata in concreto non giustifica la rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 22865 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la recidiva contestata ma non applicata in concreto nel giudizio di cognizione non consente di presumere che il trattamento sanzionatorio sia stato determinato tenendo conto di un reato non contestato all’imputato. Affinché l’aggravante possa dirsi operante occorre che il giudice della cognizione ne abbia dato atto, anche solo attraverso il giudizio di comparazione con le attenuanti. L’assenza di qualsiasi elemento concreto in tal senso impone di ritenere che la pena sia stata quantificata per i soli reati effettivamente ascritti a ciascun imputato.

Il Fatto

Un imputato ha proposto istanza di rideterminazione della pena dinanzi al giudice dell’esecuzione, sostenendo che nella sentenza di condanna fosse stata inclusa una porzione di pena riferita a un reato a lui non contestato. La doglianza muoveva dal passaggio motivazionale in cui il giudice della cognizione, riconosciuta la continuazione tra due reati, aveva quantificato pene distinte per il ricorrente e per un coimputato.

Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con ordinanza del 17 dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento per cassazione, deducendo vizi di motivazione illogica e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato non meritevole di accoglimento. La questione sottoposta attiene alla verifica del titolo esecutivo e alla possibilità di rideterminare la pena quando si assume che essa comprenda una porzione riferita a un reato mai contestato.

Il giudice dell’esecuzione aveva escluso che la sentenza di condanna avesse ritenuto il ricorrente responsabile anche del reato di cui al capo A), contestato al solo coimputato. A sostegno di tale conclusione aveva valorizzato la circostanza che il diverso trattamento sanzionatorio riservato al coimputato trovava spiegazione nella recidiva reiterata allo stesso contestata.

La Corte ha però rilevato che il contenuto oggettivo della decisione di condanna non reca alcun elemento dal quale desumere che la recidiva abbia avuto concreta applicazione. L’aggravante, pur contestata, non è stata concretamente esclusa, ma neppure risulta che abbia prodotto effetti: manca qualsiasi riferimento a un aumento per la recidiva e a un eventuale giudizio di comparazione con le attenuanti.

La sentenza di cognizione ha tenuto ben distinti i reati ascritti ai due imputati e ha applicato a entrambi, in modo omogeneo, i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza distinzioni. La mancata esplicitazione dell’aumento per la recidiva e il riferimento indistinto ai parametri di commisurazione della pena dimostrano, secondo la Corte, che la pena del ricorrente è stata quantificata per il solo reato contestatogli.

Da qui il principio: perché la recidiva possa ritenersi operante occorre che abbia avuto concreta applicazione, anche solo mediante il giudizio di comparazione con le attenuanti. In assenza di elementi concreti che attestino l’applicazione dell’aggravante, deve escludersi che il giudice della cognizione ne abbia tenuto conto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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