Ricorso straordinario ex art. 625-bis escluso se la decisione ha contenuto valutativo (Cass. pen. Sez. I n. 22866 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile, in materia di prescrizione, solo quando la statuizione sul punto sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Non è configurabile errore di fatto, ma errore di giudizio, quando la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo. Restano estranei al rimedio gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere con le impugnazioni ordinarie. Se la questione dedotta è stata oggetto di specifico esame nella sentenza impugnata, il ricorso straordinario è inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti propongono impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 36278 del 25/09/2025, che aveva rigettato i loro ricorsi contro la pronuncia della Corte di appello di Bologna. L’errore percettivo lamentato riguarda il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito, con specifico riferimento alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fallimentare.

Secondo i ricorrenti, la mancata contestazione di tale aggravante avrebbe dovuto comportare la declaratoria di prescrizione: se la Corte di cassazione avesse correttamente valutato la portata della decisione di primo grado, sarebbe pervenuta ad annullamento senza rinvio per maturata prescrizione. I difensori hanno chiesto la trattazione orale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalle coordinate generali del rimedio. L’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Se invece la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, si versa in errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002 e le Sezioni Unite n. 18651 del 26/03/2015, nonché le Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011, che in materia di prescrizione hanno precisato come il ricorso straordinario sia ammissibile solo a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la questione della contestazione dell’aggravante è stata espressamente presa in considerazione nella sentenza impugnata. La Quinta Sezione ha affermato la regolare contestazione della circostanza alla luce di una disamina completa del capo di imputazione, osservando che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del capo 8, seconda ipotesi, e non di un autonomo capo 8.2, e che alla fine del capo è contestata l’aggravante del danno di rilevante gravità. Il giudizio sulla sua estensione a tutte le fattispecie è attività valutativa dei giudici di merito e di legittimità.

Quanto alle eccepite carenze motivazionali sulla quantificazione della pena, la Corte ricorda che la sentenza impugnata ha escluso la reformatio in peius e ha richiamato le Sezioni Unite n. 3287 del 27/11/2008, secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., potendo il giudice di appello redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. Né rilevano i precedenti invocati dalla difesa, che non tengono conto della specificità del giudizio per errore di fatto.

Poiché il profilo dedotto è stato oggetto di specifica valutazione, non può vertersi in materia di errore di fatto. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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