Bancarotta documentale specifica per omessa consegna finalizzata all’occultamento delle distrazioni (Cass. pen. Sez. I n. 17623 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’omessa consegna al curatore dei libri e delle scritture contabili integra la fattispecie “specifica” quando è finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, realizzando l’occultamento delle pregresse condotte distrattive. Lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, non richiedendo una prova diretta dell’intento. La fattispecie “generica” per irregolare tenuta della contabilità e quella “specifica” per omessa consegna si pongono in rapporto di alternatività. Il diniego delle attenuanti generiche può essere ancorato alla condanna irrevocabile per reato connesso e ai precedenti penali, senza che assuma rilievo un generico richiamo alla condotta successiva al reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Cassazione con sentenza n. 47284 del 24 ottobre 2024, ha confermato la condanna pronunciata in esito al giudizio abbreviato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati ai sensi dell’art. 219, comma 2, n. 1, r.d. n. 267/1942, in relazione al fallimento di una società a responsabilità limitata.
L’annullamento aveva riguardato esclusivamente il delitto di bancarotta documentale, contestato per non aver provveduto alla consegna al curatore dei libri e delle scritture contabili. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della fattispecie documentale e omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro definito dalla sentenza rescindente, la quale aveva rimproverato alla Corte territoriale una motivazione perplessa per avere considerato integrate in via alternativa la bancarotta documentale “generica”, per irregolare tenuta di scritture esistenti, e quella “specifica”, per omessa consegna finalizzata a occultare le condotte distrattive. Il giudice del rinvio ha eliminato tale aporia ritenendo provata la responsabilità con specifico riferimento all’omessa consegna, in funzione dell’occultamento delle distrazioni irrevocabilmente accertate.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, valorizzando l’attitudine del comportamento omissivo a evidenziarne la finalizzazione all’occultamento delle vicende gestionali, come già affermato da Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023. Nel caso di specie, i professionisti indicati dall’imputato avevano negato di aver curato la contabilità della società fallita, e la prospettazione difensiva era stata ritenuta una versione di comodo volta a sviare gli accertamenti del curatore.
Quanto agli elementi documentali invocati dal ricorrente, la Corte ha osservato che il mandato professionale prodotto era già stato vagliato dal giudice di primo grado e risultava in contrasto con la rappresentazione resa al curatore nonché con ulteriori produzioni difensive che indicavano quale depositaria delle scritture una diversa società professionale. Indimostrata l’avvenuta consegna della contabilità ai professionisti indicati, i residui riferimenti documentali non sono stati ritenuti idonei a infirmare la congruità della motivazione impugnata.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, avendo il giudice del rinvio ancorato il diniego delle attenuanti generiche alla condanna irrevocabile per il reato di bancarotta patrimoniale e ai precedenti penali dell’imputato. A tali valutazioni il ricorrente ha contrapposto un generico richiamo alla condotta successiva al reato, senza indicare specifici elementi positivi che sarebbero stati omessi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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