Restituzione atti al pm senza indicare le indagini è abnormità funzionale (Cass. pen. Sez. V n. 7821 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di una definizione normativa, l’atto abnorme si individua in negativo — non è tale la mera violazione di norme processuali — e in positivo, distinguendosi l’abnormità strutturale, che ricorre quando il provvedimento, per singolarità e stranezza del contenuto, è avulso dall’ordinamento processuale o si esplica al di fuori dei casi consentiti oltre ogni ragionevole limite, e l’abnormità funzionale, che ricorre quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, trovandone sintomo nella regressione anomala del procedimento a una fase anteriore. Il giudice di pace che restituisce gli atti al pubblico ministero ex art. 17, comma 4, d.lgs. n. 274/2000, senza indicare specificamente le ulteriori indagini da svolgere, emette un provvedimento affetto da abnormità funzionale, perché impedisce al pubblico ministero di orientare le sue determinazioni e determina una stasi non superabile del procedimento.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Paola, nell’ambito di un procedimento per minaccia, ha respinto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, rilevando la necessità di procedere a ulteriori indagini e rinviando all’atto di opposizione all’archiviazione.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il provvedimento sarebbe abnorme, perché determinerebbe una regressione del procedimento e una contestuale stasi, con impossibilità di proseguirlo. Il Giudice di pace, infatti, aveva operato un mero rinvio all’atto di opposizione, dal quale non era possibile desumere quali fossero concretamente le attività investigative da svolgere. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che manca una definizione normativa dell’atto abnorme e ricostruisce la categoria attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento (tra cui Sez. U n. 17 del 10/12/1997, Sez. U n. 26 del 24/11/1999, Sez. U n. 22909 del 31/05/2005, Sez. U n. 5307 del 20/12/2007 e Sez. U n. 25957 del 26/03/2009).
In negativo, non può definirsi abnorme l’atto che costituisce mera violazione di norme processuali. In positivo, la Corte distingue due profili. Sul piano strutturale è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Sul piano funzionale, sussiste abnormità quando l’atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Un sintomo di tale condizione è ravvisato nel fenomeno della regressione anomala del procedimento a una fase anteriore.
Applicando tali coordinate al caso, la Corte esclude anzitutto l’abnormità strutturale: l’art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede espressamente che il Giudice di pace possa restituire gli atti al pubblico ministero richiedente l’archiviazione, indicandogli le ulteriori indagini da svolgere.
Nel caso concreto, però, il Giudice di pace non ha indicato le ulteriori indagini, limitandosi ad affermare l’utilità del compimento di ulteriori indagini e a rinviare all’atto di opposizione. Si tratta di un’indicazione generica, non colmata dal rinvio: l’attività indicata in quell’atto risultava già espletata con esito negativo, come evidenziato dal pubblico ministero.
Il giudice di pace ha quindi restituito gli atti senza indicare quali indagini concretamente espletare, determinando una stasi non superabile, poiché il pubblico ministero aveva già rappresentato che non rimanevano ulteriori indagini. L’omessa indicazione impedisce al pubblico ministero di comprendere come orientare le sue determinazioni e integra un’abnormità funzionale. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Paola per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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