Recidiva ostativa alla particolare tenuità con precedenti di stessa indole (Cass. pen. Sez. 4 n. 17860 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata specifica è sintomatica dell’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e dell’elevato grado di colpevolezza, con la conseguenza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata. Il giudice di merito, nell’escludere la recidiva, deve motivare in concreto, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e non può limitarsi a un richiamo assertivo ai precedenti penali. L’abitualità del comportamento, ostativa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso altri due reati della stessa indole.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ed escludendo la recidiva contestata. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 131-bis e 99 cod. pen. e il vizio di motivazione, rilevando che dal casellario giudiziale emergevano tre precedenti condanne per fatti connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la motivazione assertiva del Tribunale che aveva escluso la recidiva senza indicare i precedenti penali, in realtà plurimi e specifici, e senza valutare l’elevato grado di colpevolezza dell’imputato. In particolare, ha precisato che la recidiva non è una mera descrizione dell’esistenza di precedenti, ma un sintomo di accentuata pericolosità sociale che richiede una verifica concreta del rapporto tra il fatto giudicato e le pregresse condanne.
La Corte ha ribadito che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile in presenza di recidiva reiterata specifica, elemento che implica un elevato grado di colpevolezza. Ha inoltre chiarito che il presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche successivamente al fatto, con esclusione dei soli reati estinti per esito favorevole della messa alla prova.
Il giudice di legittimità ha quindi annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione, affinché valuti il reale contenuto del certificato del casellario giudiziale e indichi le ragioni per le quali la recidiva debba essere ritenuta o esclusa e se il fatto possa essere qualificato di particolare tenuità, escludendo l’abitualità.
Nota della Redazione
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