Acquisto di beni da parte del detenuto: le modalità di esercizio del diritto restano alla discrezionalità dell’Amministrazione (Cass. pen. n. 31952 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela le posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di diritto, incise da condotte dell’Amministrazione che violino disposizioni di legge o di regolamento dalle quali derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio. Il diritto del detenuto all’igiene personale non include la scelta dello specifico strumento per esercitarlo: le concrete modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, non sindacabili in sede giudiziaria ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto. L’intervento del giudice di sorveglianza che si sostituisca all’Amministrazione nella determinazione delle modalità di esercizio del diritto è illegittimo per invasione della sfera di discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
La vicenda origina dall’istanza presentata da un detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., volta ad ottenere l’autorizzazione all’acquisto di una pinzetta metallica, in sostituzione di quella in plastica, adducendo uno specifico interesse per la propria salute in quanto affetto da follicolite dermatologica al volto.
Il Magistrato di sorveglianza accoglieva l’istanza, consentendo l’acquisto dell’attrezzo e stabilendo modalità di utilizzo «al bisogno, per una decina di minuti, eventualmente in presenza di un agente penitenziario». Il Tribunale di sorveglianza, adito dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, respingeva il reclamo, confermando la decisione del Magistrato. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, deducendo la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. e l’invasione, da parte della giurisdizione, di potestà riservate all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio sia l’ordinanza impugnata sia quella del Magistrato di sorveglianza. Premesso che il rimedio di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presuppone l’esistenza di una posizione giuridica attiva non riducibile per effetto della carcerazione e una condotta dell’Amministrazione in illegittimo contrasto con essa, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessario distinguere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, dalle mere modalità di esercizio, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 23533 del 2020; Sez. 7, n. 7805 del 2013, dep. 2014).
La Corte ha evidenziato come la sola negazione del diritto in quanto tale integri la lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, non sindacabili in sede giudiziaria ove non manifestamente irragionevoli o inibenti la fruizione del diritto (Sez. 7, n. 373 del 2014, dep. 2015). In tale quadro, la normativa di ordinamento penitenziario, attuata dall’art. 8 del d.P.R. n. 230/2000, garantisce al recluso il diritto all’igiene personale, ma la vigente circolare applicativa prevede che la pinzetta (in plastica) sia consegnata al detenuto con modalità specifiche, rientrando la delimitazione del loro uso nelle legittime prerogative delle Direzioni d’istituto.
Nel caso di specie, l’inibizione all’uso della pinzetta metallica rispondeva a finalità di sicurezza perseguite dalla Direzione della casa circondariale, non arbitrariamente. Il divieto, incidendo solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto, non frustrava il diritto all’igiene e alla salute, comunque assicurato attraverso la dotazione di strumenti alternativi. Il Tribunale di sorveglianza, invece, non aveva fornito argomenti e circostanze obiettive per dedurre l’indispensabilità delle pinzette metalliche per motivi di salute, né l’inidoneità di quelle in plastica, né aveva indicato gli elementi per ritenere il diniego produttivo di un grave e attuale pregiudizio, unico presupposto per l’intervento giurisdizionale. Il provvedimento impugnato si era quindi immotivatamente ingerito in un ambito riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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