Revoca gratuito patrocinio su richiesta fisco tra opposizione e ricorso Cassazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 17858 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottato dal giudice procedente su richiesta dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile dall’interessato in via alternativa: egli può proporre opposizione al Presidente dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 99 TUSG, oppure ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 113 TUSG. Il ricorso diretto non è invece esperibile avverso la revoca disposta d’ufficio dal magistrato, che è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello. Il Presidente del Tribunale che riceva un’opposizione avverso la revoca su richiesta del fisco non può riqualificarla come ricorso per cassazione, dovendo trattarla con il rimedio generale dell’opposizione.

Il Fatto

Il GIP presso il Tribunale di Locri, con decreto del 13/01/2026, ha disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio già concessa alla persona sottoposta a procedimento penale. Il giudice ha fondato la decisione sugli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, dalla quale il soggetto risultava titolare di un reddito superiore a quello dichiarato in sede di istanza per l’anno d’imposta 2023, imponendosi la revoca ai sensi degli artt. 112 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il difensore dell’interessato ha proposto opposizione al Presidente del Tribunale, eccependo che la comunicazione dell’Amministrazione finanziaria si riferiva al reddito dell’anno 2023, mentre l’istanza presentata il 25/09/2025 allegava il CUD relativo all’anno 2024, e che una componente del reddito indicato era costituita dall’assegno unico e universale per figli a carico, esente da imposizione. Il Presidente del Tribunale, ritenendo che la revoca fosse stata adottata su istanza dell’amministrazione finanziaria, ha riqualificato l’opposizione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 113 TUSG, trasmettendo gli atti alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione Penale ha ricostruito il sistema impugnatorio relativo alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha ricordato che il provvedimento di revoca adottato dal giudice procedente è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 TUSG per la decisione sull’istanza di ammissione, poiché il testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (cfr. Sez. U. n. 36168 del 2004). Su tale assetto è intervenuta la legge n. 168/2015 di conversione del d.l. n. 115/2015, che ha previsto espressamente la revoca d’ufficio da parte del magistrato per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito e ha confermato la ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 113 TUSG.

La Corte ha quindi chiarito che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell’ufficio finanziario, non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente. In quest’ultimo caso, il provvedimento è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che lo ha emesso, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice e non essendo esperibile il ricorso per cassazione.

Nel caso di revoca disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria, invece, l’interessato ha la facoltà alternativa di proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 TUSG oppure di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge (cfr. Sez. 4, n. 11771 del 2017; in parte motiva, Sez. 4, n. 8265 del 2026 e Sez. 4, n. 39835 del 2025). La giurisprudenza di legittimità ha così delineato un sistema in cui l’impugnazione diretta non è un rimedio necessario ma una delle possibili strade.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che la revoca era stata disposta a seguito di informazioni dell’amministrazione finanziaria e che la parte ben poteva esperire il rimedio generale dell’opposizione. Il Presidente del Tribunale ha quindi erroneamente declinato la propria competenza, riqualificando come ricorso per cassazione un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 TUSG. La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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