Nullità della vocatio in ius in appello e confisca di prevenzione (Cass. pen. Sez. II n. 40756 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La vocatio in ius del terzo interessato nel procedimento di prevenzione deve essere integralmente perfezionata, anche quando la relativa ordinanza di rinvio sia stata disposta dalla Corte di cassazione. L’omessa notificazione del provvedimento che fissa la nuova udienza al terzo interessato determina una nullità rilevabile, che impone l’annullamento del decreto con rinvio. La perdita di efficacia del sequestro per inosservanza delle sequenze temporali imposte dal Testo Unico non comporta l’estinzione del procedimento, né impedisce la pronuncia della confisca. In materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
Il Fatto
La Corte di appello dell’Aquila aveva revocato la confisca di un’autovettura, già restituita all’avente diritto, e confermato nel resto il decreto di confisca emesso dal Tribunale dell’Aquila nel 2021, con cui erano stati colpiti i beni riconducibili al proposto e ad alcuni terzi interessati.
Avverso la sentenza il proposto e tre terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, deducendo l’inefficacia del sequestro per decorso dei termini, la mancata notificazione di un rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la genericità degli indizi di pericolosità e l’errata valorizzazione dei precedenti e del tenore di vita.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue due piani. Il primo riguarda la ricorrente terza interessata, la cui posizione è decisa con accoglimento. Il secondo riguarda gli altri tre ricorrenti, i cui motivi sono dichiarati inammissibili.
Quanto alla terza interessata, il decreto di fissazione della prima udienza di appello le era stato notificato a mani, ma la successiva comunicazione del rinvio all’udienza seguente non si era perfezionata. La difesa aveva eccepito tempestivamente l’irregolarità della vocatio in ius. Tale nullità impone l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, quale Ufficio viciniore.
Sul primo motivo degli altri ricorrenti, la Corte richiama l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e l’art. 27, comma 6. Il legislatore distingue la sanzione di inefficacia riferita al sequestro, per protrazione eccessiva del procedimento di primo grado, da quella riferita alla confisca. La perdita di efficacia del sequestro non estingue il procedimento, né impedisce la misura ablatoria definitiva. Richiama sul punto Sez. V n. 20138 del 2024 e Sez. V n. 49149 del 2019.
I motivi sulla pericolosità sono esaminati congiuntamente e ritenuti generici e reiterativi di doglianze già rigettate, miranti a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. I giudici di merito hanno congruamente ricostruito l’inquadramento nella categoria delittuosa, la pericolosità sociale e la sperequazione tra redditi dichiarati e patrimonio, valorizzando il tenore di vita, la pletora di società dietro prestanome e la costante movimentazione di somme.
Infine la Corte esclude la rilevanza del dolo specifico dell’art. 512-bis cod. pen. e considera questione nuova, bisognosa di accertamenti di fatto preclusi, la verifica dello specifico nesso tra possesso dei beni e illeciti secondo la giurisprudenza CEDU. I ricorsi di questi ultimi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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