Recidiva sub-valente rileva per il termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 6993 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione del tempo necessario a prescrivere, la recidiva equiparata a circostanza aggravante ad effetto speciale — quando l’aumento di pena stabilito risulti superiore a un terzo — deve ritenersi applicata anche se considerata sub-valente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti. Il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, infatti, non incide sul parametro sanzionatorio da assumere a base del computo, poiché l’art. 157, commi 2 e 3, cod. pen. impone di tener conto delle aggravanti ad effetto speciale e esclude l’operatività dell’art. 69 cod. pen. L’equivalenza o la prevalenza riconosciuta alle attenuanti resta dunque priva di effetti sul termine prescrizionale.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha assolto due coimputate dal tentativo di furto in appartamento aggravato e ha confermato la condanna della ricorrente, che si era introdotta nell’abitazione mentre le complici fungevano da palo. Nei suoi confronti il giudice di appello ha ribadito il riconoscimento della recidiva, ritenuta equivalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti, ed ha escluso ogni ulteriore riduzione di pena, qualificando come errore materiale la diminuzione applicata in primo grado sulla pena base.

La condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento per prescrizione. Secondo la tesi difensiva, poiché i giudici di merito avevano sostanzialmente disapplicato la recidiva e l’avevano ritenuta sub-valente, questa non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sul computo del termine necessario a prescrivere.

La Motivazione della Corte

La Sez. IV ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La lettura proposta dalla ricorrente si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità: sostenere che l’equivalenza o la prevalenza delle attenuanti neutralizzi l’aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo prescrizionale significa ignorare la specifica disciplina dettata dall’art. 157, commi 2 e 3, cod. pen.

La Corte ha richiamato il chiaro disposto della norma, secondo cui per individuare la pena da prendere a parametro del tempo necessario a prescrivere assumono rilievo le circostanze aggravanti ad effetto speciale e, dunque, anche la recidiva. Il legislatore stabilisce altresì che, a tali fini, non assume rilievo il giudizio di valenza tra aggravanti e attenuanti, perché non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 69 cod. pen. Nessun effetto può quindi attribuirsi al fatto che le attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti.

Con specifico riferimento alla recidiva, equiparata a circostanza aggravante ad effetto speciale quando — come nella specie — l’aumento di pena stabilito risulti superiore a un terzo, il Collegio ha ribadito che essa deve ritenersi “applicata” ai fini del computo del termine prescrizionale anche se considerata sub-valente nel bilanciamento. A sostegno il provvedimento richiama Sez. VII n. 15681 del 2016 e Sez. V n. 48891 del 2018, nonché la più recente conferma di Sez. V n. 25962 del 2022, resa proprio in relazione al giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non risultando ipotesi di esonero per colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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