Tettoia e opere di protezione solare: permesso di costruire e reati edilizi (Cass. pen. Sez. 3 n. 274 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, non rientra nella fattispecie di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, come novellato dal d.l. n. 69/2024, conv. con mod. dalla legge n. 105/2024, l’opera che, pur destinata alla protezione dagli agenti atmosferici, sia priva del requisito dell’autonomia strutturale rispetto all’edificio principale e presenti consistenza tale da alterarne la sagoma. Tale manufatto, qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, richiede il permesso di costruire e la sua esecuzione integra i reati di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001. Ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la consistenza dell’abuso costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche la violazione di plurime disposizioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con cui la ricorrente era stata condannata per reati edilizi, paesaggistici e in materia antisismica. L’imputata aveva realizzato una tettoia su un lastrico solare, di circa 93 metri quadrati, alta circa 2,20 metri, con struttura portante in tubolari di ferro e copertura a una sola falda inclinata.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione. Si sosteneva, in particolare, che l’opera realizzata non richiedesse il permesso di costruire e che, trattandosi di intervento di minima entità, non sussistesse il reato antisismico neppure la fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito. Ha osservato che l’opera non presenta i connotati della pertinenzialità, dovendosi distinguere tale nozione ai fini urbanistici rispetto a quella civilistica. Una tettoia, quale prolungamento dell’edificio principale, risulta priva del requisito dell’autonomia strutturale e altera la sagoma dello stesso.
I giudici di legittimità hanno richiamato la novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2024, che ha aggiunto la lett. b-ter) all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, attirando nell’ambito dell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Hanno tuttavia precisato che tale regime è condizionato alla sussistenza di specifici requisiti, tra cui la struttura principale costituita da tende o elementi mobili o regolabili. La tettoia in questione, per dimensioni e caratteristiche costruttive, non risulta riconducibile a tale fattispecie, configurandosi come intervento di nuova costruzione.
Quanto alla censura relativa all’esclusione del reato in materia antisismica, la Corte ne ha rilevato la genericità, non essendo stata fornita alcuna argomentazione pertinente in grado di escludere l’applicabilità della fattispecie penale di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001. Anche la doglianza circa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. è stata ritenuta infondata, valorizzando la notevole consistenza dell’abuso e la violazione di plurime fattispecie penali.
La Corte ha inoltre precisato che non costituiscono pergotenda i manufatti leggeri che implicano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso al servizio di esigenze non temporanee, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 39596 del 2024. Ha infine escluso (come stabilito da Sez. 3, n. 19111 del 2016) che la consistenza dell’intervento sia l’unico parametro rilevante per il giudizio di particolare tenuità, rilevando anche la destinazione dell’immobile e l’incidenza sul carico urbanistico.
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Nota della Redazione
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