Revoca dell’affidamento in prova: la data del fatto ne fissa la decorrenza (Cass. pen. Sez. VII n. 1624 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento che revoca l’affidamento in prova al servizio sociale è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione, dovendo il ricorrente individuare tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il giudice di sorveglianza non si limita a constatare la violazione delle prescrizioni, ma esprime un giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova, valutandone la mancanza di risposta positiva al trattamento e l’inutilità della prosecuzione. Ai fini della decorrenza della revoca, la data in cui è commessa la violazione delle prescrizioni costituisce riferimento oggettivo del momento a partire dal quale il percorso di prova non può più ritenersi utilmente compiuto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la retrodatazione degli effetti alla data del fatto che aveva determinato la revoca.
Il ricorrente censura, con un primo motivo, la revoca della misura e, con un secondo motivo, la decorrenza della stessa. La questione giunge davanti alla Corte per la verifica dei limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento del giudice di sorveglianza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal rilievo che gli argomenti del primo motivo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente evidenziava che il condannato era già stato raggiunto da una precedente segnalazione per un fatto costituente reato e che, in quella occasione, il magistrato di sorveglianza si era limitato a modificare il regime prescrittivo in senso sfavorevole senza revocare la misura. L’ulteriore segnalazione, relativa a un fatto astrattamente costituente reato, rivelava la mancanza di serietà del condannato nell’affrontare il percorso, la sua attuale pericolosità e l’incapacità di rispettare le prescrizioni.
Su questo punto la Corte osserva che l’ordinanza impugnata non si è limitata a constatare l’esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova che la difesa ha chiesto con il ricorso. Da esso emerge la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell’affidamento.
Né è ravvisabile la manifesta illogicità dedotta per la mancata valutazione di una misura più gradata: dalla motivazione risulta che tale misura era stata scelta in occasione della precedente segnalazione, senza sortire l’effetto desiderato. Non è quindi illogica la conclusione del Tribunale sulla necessità di un periodo di osservazione intramuraria.
Quanto al secondo motivo, relativo alla retrodatazione della revoca, la Corte rileva che, per stabilire la decorrenza, occorre tener conto della condotta durante il periodo trascorso in affidamento, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 10530 del 2002. La data in cui è commessa una violazione delle prescrizioni costituisce, una volta effettuato il giudizio sul comportamento complessivo, un riferimento oggettivo del momento a partire dal quale il percorso di prova non può più ritenersi utilmente compiuto, come affermato da Sez. I n. 29576 del 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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