Ricettazione e legittimazione della parte civile titolare del possesso (Cass. pen. Sez. II n. 10962 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bene giuridico protetto dal delitto di furto non si esaurisce nella proprietà o nei diritti reali, ma ricomprende il possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica del bene e che si configura anche in assenza di un titolo giuridico, persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito. Al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela e a costituirsi parte civile. Ne consegue che, nel processo per ricettazione, è legittimata l’parte civile che risulti possessore del bene oggetto della ricettazione, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà. È inoltre inammissibile per manifesta infondatezza il motivo che censuri la valutazione della prova testimoniale senza contrastare la logica del ragionamento del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 12 giugno 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti dell’imputato per il reato di ricettazione, contestatogli per avere acquistato o ricevuto due anfore di terracotta, provento di furto. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo deduceva la carenza di legittimazione attiva della parte civile, sostenendo che questa non avesse subito alcun danno, non essendo proprietaria delle anfore e avendole peraltro ottenute in restituzione. Con il secondo contestava la valutazione della prova testimoniale, sostenendo che la condotta dovesse essere più correttamente riqualificata come furto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, respingendo entrambi i motivi. Quanto al primo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, espresso dalle Sezioni Unite n. 40354 del 18/07/2013, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica.
Tale relazione di fatto si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Da ciò deriva che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. Nel caso concreto, la parte civile costituita è risultata pacificamente essere il possessore delle anfore oggetto della ricettazione, in quanto addetto alla vendita delle stesse nell’esercizio nel quale era avvenuta la loro sottrazione. Tale circostanza, in applicazione del principio richiamato, vale a conferire alla parte civile la legittimazione contestata dal ricorrente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva dato conto del fatto che la testimonianza resa dalla parte civile era risultata affetta da genericità quanto all’indicazione delle condotte di impossessamento di anfore del tipo di quelle descritte nell’imputazione. La Corte d’appello aveva tratto in maniera logica le conseguenze di tale ritenuta genericità, che non aveva consentito di attribuire con certezza all’imputato la specifica condotta di sottrazione delle due anfore oggetto del processo.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato pertanto condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato altresì disposto il versamento della somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle amende. Non si è fatto luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, non avendo la stessa, con la comparsa depositata, articolato in maniera utile alla decisione.
Nota della Redazione
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