Concordato minore, ricorribile solo il provvedimento che decide sull’omologazione (Cass. civ. Sez. I n. 21038 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di concordato minore disciplinata dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., soltanto i provvedimenti che, decidendo su diritti soggettivi contrapposti nel contraddittorio delle parti, affermano o negano l’omologabilità della proposta. Non ha carattere decisorio, e quindi non è idoneo al giudicato, il decreto che si limiti a rilevare l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda in qualsiasi fase della procedura. Tale conclusione vale anche quando l’improcedibilità consegua al mancato deposito, nel termine perentorio fissato dal giudice, della somma imposta a copertura delle spese di procedura. L’assenza di una decisione su diritti contrapposti è confermata dalla notificazione del ricorso al solo commissario giudiziale, privo della titolarità di un diritto soggettivo opposto a quello del ricorrente. La mancanza di una previsione di legge sul reclamo contro il decreto di inammissibilità non consente, in ogni caso, due successivi gravami di merito avverso il medesimo provvedimento.
Il Fatto
Un avvocato propose al Tribunale di Palermo domanda di ammissione al concordato minore, ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2019. Il giudice dichiarò aperta la procedura e nominò un commissario giudiziale, esercitando la facoltà prevista dall’art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.; poi fissò al ricorrente un termine perentorio per depositare una somma di denaro destinata alle spese di procedura.
Il deposito non intervenne. Respinte le istanze di revoca dell’imposizione e di rimessione in termini, il giudice dichiarò improcedibile la domanda. Il ricorrente propose reclamo al collegio del Tribunale e, contro il rigetto, ulteriore reclamo alla Corte d’Appello di Palermo, che respinse l’impugnazione. Contro la sentenza territoriale fu proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 44, 47, 74, 76, 77, 78 e 80 c.c.i.i., contestando che nella disciplina del concordato minore sia consentito al giudice imporre al debitore il deposito di una somma per le spese, con conseguente improcedibilità in caso di inadempimento. Il secondo motivo censurava, in via subordinata, la mancata concessione della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito della decisorietà del provvedimento impugnato. Il ricorso era stato proposto in assenza di una norma di legge che lo prevedesse, invocando il rimedio straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo nomofilattico formatosi in tema di concordato preventivo, secondo cui il decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta o revoca l’ammissione alla procedura, senza emettere la sentenza dichiarativa del fallimento, non è soggetto a ricorso per cassazione, non decidendo nel contraddittorio su diritti soggettivi e non essendo idoneo al giudicato (Cass. Sez. Un. n. 27073/2016; Cass. n. 211/2019; Cass. n. 22442/2021).
Il medesimo indirizzo è stato adottato per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha natura decisoria, mentre sono ricorribili i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione o il diniego, perché integrano una decisione su diritti contrapposti nel contraddittorio delle parti (Cass. n. 30529/2024; conformi Cass. nn. 22797/2023, 4442/2024, 11448/2025 e 11451/2025).
La Corte ha ritenuto che tali principi valgano anche nel concordato minore: sono impugnabili solo i provvedimenti che, a prescindere dalla formula lessicale, affermano o negano l’omologabilità della proposta, non quelli che si limitano a rilevare inammissibilità o improcedibilità. Nel caso concreto l’assenza di una decisione su diritti contrapposti era evidente, essendo il ricorso notificato al solo commissario giudiziale, non titolare di un diritto soggettivo opposto e non legittimato passivo. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso seguiva due successivi gravami di merito, in mancanza di una previsione di legge sul reclamo contro il decreto di inammissibilità.
Nota della Redazione
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