Sindaci, inerzia di fronte alla crisi e perdita del compenso (Cass. civ. Sez. I n. 4617 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, non formulate in sede di verifica, purché sia concesso all’opponente un termine per dispiegare le proprie difese; l’eccezione di inadempimento già enunciata, sia pure genericamente, nel progetto di stato passivo non è preclusa dalla preclusione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. Il dovere di vigilanza dei sindaci, imposto dall’art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l’individuazione di specifici comportamenti contrari a tale dovere, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità. Di fronte a segnali di allarme che evidenziano l’irrealizzabilità di una soluzione proficua della crisi, i meri solleciti sono inadeguati, dovendosi attivare gli strumenti di cui agli artt. 2406 e 2409 cod. civ., con la conseguente esclusione integrale dei crediti professionali maturati per l’attività di sindaco.
Il Fatto
Tre professionisti, membri del collegio sindacale di una società per azioni, presentavano separata opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato del fallimento aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, escludendo i loro crediti a titolo di compensi maturati per l’attività di sindaco svolta dal 1.7.2016 al 29.5.2018. L’esclusione si fondava sull’eccepito inadempimento nell’espletamento dell’incarico, per omessa vigilanza e per aver permesso la prosecuzione dell’attività in presenza di patrimonio netto negativo, con aggravamento dell’insolvenza.
I sindaci censuravano il provvedimento sotto diversi profili: nullità per carenza di motivazione, insufficienza della motivazione per relationem al progetto di stato passivo, irrilevanza degli inadempimenti rispetto ai crediti già maturati e inammissibilità dell’eccezione di compensazione. Il Tribunale rigettava le opposizioni riunite, confermando il diniego di ammissione. Avverso il decreto i professionisti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’eccezione di inadempimento introdotta per la prima volta dalla curatela nel giudizio di opposizione. I ricorrenti sostenevano la nullità del decreto per omessa rilevazione della preclusione discendente dal combinato disposto degli artt. 98, comma 2, e 99, comma 7, l. fall. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio, ormai ius receptum, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, non formulate in sede di verifica, purché sia concesso all’opponente un termine per dispiegare le difese e produrre la documentazione probatoria. Sul punto richiama Sez. I n. 22386 del 06/09/2019, Sez. I n. 10528 del 15/04/2019 e Sez. I n. 27940 del 07/12/2020. Nel caso di specie l’eccezione era già enunciata, sia pure genericamente, nel progetto di stato passivo e aveva trovato contenuto specifico con la costituzione della curatela, senza violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano il difetto assoluto di motivazione e la falsa applicazione degli artt. 2406, 2447 e 2409 cod. civ., contestando la sussistenza di un obbligo giuridico di convocare l’assemblea e di denunciare gravi irregolarità gestionali. La Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 22232 del 03/11/2016 e Cass. Sez. VI n. 13977 del 23/05/2019. Nel caso concreto il Tribunale ha argomentato in modo percepibile, evidenziando che la strutturale inadeguatezza dell’assetto amministrativo, la conflittualità della compagine sociale e l’astensione degli istituti di credito rendevano evidente, già dalla seconda metà del 2016, l’irrealizzabilità di una proficua soluzione della crisi.
Le censure volte a contestare i presupposti fattuali degli obblighi di convocazione e di denuncia sollecitano un nuovo scrutinio della quaestio facti, sottratto al sindacato di legittimità. Il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, come affermato da Sez. I n. 3340 del 05/02/2019 e Sez. I n. 640 del 14/01/2019.
Nel terzo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 1460 e 2402 cod. civ., per l’omessa collocazione temporale dell’inadempimento e l’omessa verifica dell’utilizzabilità della prestazione per la parte correttamente eseguita. Anche tale motivo è inammissibile, perché sollecita un nuovo apprezzamento del merito. La Corte richiama infine il principio per cui la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza ex art. 2407, comma 2, cod. civ. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti, essendo sufficiente la mancata reazione a macroscopiche violazioni (Sez. I n. 16314 del 03/07/2017, Sez. I n. 20651 del 31/07/2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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