Reclamo avverso fallimento e verifica di ammissibilità del concordato (Cass. civ. Sez. I n. 14196 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice dell’impugnazione che ritenga ammissibile in rito la proposta di concordato preventivo, andando in contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal tribunale, deve rimettere la proposta al primo giudice perché la valuti nel merito. La disciplina dell’impugnazione non può atteggiarsi diversamente a seconda della soluzione che il collegio intenda dare alla questione. La valutazione di ammissibilità della proposta è resa all’esito del complessivo esame della domanda, della documentazione e degli ulteriori elementi acquisiti in sede di audizione del debitore. Ne consegue che l’inutilità, per tardività, dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti dal tribunale ex art. 162, comma 1, l. fall. non si riverbera ineludibilmente sull’inammissibilità della proposta, qualora la relativa richiesta risulti superflua.
Il Fatto
La società in liquidazione depositò ricorso per l’ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo. Con decreto successivo il Tribunale le assegnò termine di centoventi giorni per il deposito di piano, proposta e documentazione. Nello stesso giorno altro soggetto depositò ricorso per la dichiarazione di fallimento. I due ricorsi furono riuniti e il tribunale confermò la concessione del termine lungo, assumendo che al momento del deposito del ricorso preconcordatario non fosse ancora pendente il procedimento prefallimentare.
Prima della scadenza il termine fu prorogato e la società depositò proposta, piano e allegati. Il Tribunale concesse poi, ex art. 162 l. fall., termine di quindici giorni per chiarimenti, e la documentazione integrativa fu depositata oltre la scadenza, sul presupposto dell’applicabilità della sospensione feriale. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di concordato e fallita la società. La Corte d’appello rigettò il reclamo, ritenendo il termine perentorio e non soggetto a sospensione feriale, con conseguente decadenza dalle integrazioni. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente. La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di esaminare comunque l’ammissibilità della proposta concordataria, sostenendo la superfluità dei chiarimenti richiesti e resi tardivamente.
La Corte osserva che non sussiste alcuna necessaria correlazione tra le criticità poste a fondamento della richiesta di integrazioni e la valutazione di ammissibilità della proposta. Questa è resa dal Tribunale all’esito del complessivo esame della domanda, della documentazione e degli ulteriori elementi acquisiti in sede di audizione del debitore, come conferma il comma 2 dell’art. 162 l. fall., che colloca la verifica «all’esito del procedimento». L’inutilità dei chiarimenti tardivamente resi non si riverbera dunque ineludibilmente sull’inammissibilità della proposta, qualora la richiesta sia superflua.
Il reclamo avverso la sentenza di fallimento ha difatti effetto devolutivo e riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi. Nel caso concreto la reclamante aveva devoluto la questione in termini precisi, deducendo fatti e considerazioni potenzialmente idonei a orientare diversamente la decisione.
La Corte ribadisce poi che il giudice dell’impugnazione, il quale ritenga ammissibile in rito la proposta concordataria in contrario avviso rispetto al tribunale, deve rimetterla al primo giudice per il merito, a prescindere dal giudizio che intenda dare sulla proposta. Non si può configurare la disciplina dell’impugnazione in termini diversi a seconda della soluzione da attribuire alla questione.
Il terzo motivo è respinto: il termine ex art. 162, comma 1, l. fall. è perentorio e, consentendo la concessione di un termine non superiore a quindici giorni, non può essere prorogato una volta concesso nella misura massima. Il quarto motivo è del pari infondato: nel caso di riunione dei procedimenti concernenti l’istanza di fallimento e la domanda di concordato, prevalgono le esigenze di celerità sottese alla scelta legislativa di non sospendere i termini nel periodo feriale, indipendentemente dalla sequenza delle due procedure. Quinto e sesto motivo sono inammissibili, perché non colgono la ragione del decidere: l’affermazione sull’irrilevanza della pendenza del ricorso di fallimento era funzionale solo all’applicabilità del termine iniziale di centoventi giorni, non a escludere che l’istanza fosse effettivamente pendente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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